| (Riordino delle procedure).
1. Al fine di semplificare le procedure per
l'autorizzazione o approvazione di interventi sottoposti a VIA
e per armonizzare
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la normativa vigente alla presente legge, il Governo è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data della sua
entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, secondo i
seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) definizione di modelli procedimentali di
ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di
interventi, diretti all'adozione semplificata e coordinata di
tutti gli atti e provvedimenti, di autorizzazione, di
approvazione o concernenti le opere e gli interventi
convenzionali sottoposti a valutazione dell'impatto
ambientale, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi
della vigente normativa;
b) attribuzione agli organi competenti
all'autorizzazione di cui all'articolo 4, di compiti e
funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione, consentendo
che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento
presenti solo a tali amministrazioni le istanze e le richieste
relative ai vari atti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nelle parti
aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale,
sono da considerarsi princìpi fondamentali di legislazione, ai
sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e le
regioni vi devono uniformare le proprie discipline, con
appositi provvedimenti di riordino, entro centosessanta giorni
dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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