| (Agevolazioni).
1. Il committente è autorizzato a portare in detrazione,
nel pagamento dell'IVA, le spese documentate per
l'effettuazione dello studio di impatto ambientale, nella
misura del 70 per cento se trattasi di impresa agricola,
artigiana o industriale, piccola e media, ai sensi della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e in
misura pari al 30 per cento se trattasi di altro soggetto.
| |