| (Deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
22 dicembre 1984, n. 887).
1. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad
assumere il personale necessario per l'applicazione delle
norme contenute nella presente legge, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n.
887.
| |