| (Sanzioni).
1. Gli atti delle procedure amministrative in violazione
delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.
2. Fermo quanto è stabilito all'articolo 19, chiunque
realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di
impatto ambientale senza l'autorizzazione di cui all'articolo
4 o in difformità delle condizioni prescritte dalla presente
legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma pari al 10 per cento del costo complessivo
dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione
ambientale, si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni.
3. Chiunque operi senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 4 o in difformità delle condizioni prescritte, è
tenuto, inoltre, qualora sia intervenuta una autorizzazione in
sanatoria, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, a
realizzare a proprie spese le condizioni previste dalla
valutazione di impatto per la stessa opera.
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