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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


402
DDL0023-0011
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 11 del decreto del Presidente Repubblica 17
  maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
      "Art.  11.   (Informazioni). -   1.  Le
  informazioni e i dati relativi alle attività industriali,
  raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente
  decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i
  quali sono stati richiesti.
      2.  La diffusione delle informazioni desumibili
  dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati,
  da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi
  attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle
  disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.
      3.  I fabbricanti contestualmente alla notifica ed
  alla dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al
  comitato tecnico regionale, la scheda di informazione
  riportata nell'allegato VII di cui al decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in
  data 20 maggio 1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 126 del 31 maggio 1991.
      4.  I sindaci dei comuni ove sono localizzate le
  attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono
  note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di
  comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla
  base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della
  protezione civile ai sensi dell'articolo 17.
      5.  Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate
  ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco
  sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui
  all'articolo 18.".
      2.  In difetto delle linee di indirizzo di cui
  all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dal
  presente articolo, si applicano le specificazioni contenute
  nell'allegato A al presente decreto.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=018 PAGFIN=0014 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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