| 1. L'articolo 11 del decreto del Presidente Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Informazioni). - 1. Le
informazioni e i dati relativi alle attività industriali,
raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente
decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i
quali sono stati richiesti.
2. La diffusione delle informazioni desumibili
dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati,
da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi
attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle
disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.
3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed
alla dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al
comitato tecnico regionale, la scheda di informazione
riportata nell'allegato VII di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in
data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 1991.
4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le
attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono
note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di
comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla
base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della
protezione civile ai sensi dell'articolo 17.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate
ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco
sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui
all'articolo 18.".
2. In difetto delle linee di indirizzo di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dal
presente articolo, si applicano le specificazioni contenute
nell'allegato A al presente decreto.
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