| 1. L'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, concernenti l'equo canone degli immobili ad uso
di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione
relativi ad alloggi di categoria catastale A1 e A7.
2. Nei contratti di locazione ad uso abitativo relativi ad
immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati
o rinnovati in base al presente decreto, il canone di
locazione concordato nella contrattazione territoriale non può
superare i parametri definiti dalla contrattazione nazionale
collettiva fra le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei conduttori e dei locatori, sulla base del
valore patrimoniale dell'immobile dichiarato ai fini
dell'imposizione fiscale, moltiplicato per un coefficiente di
rendimento stabilito nella contrattazione stessa, determinando
fasce minime e massime di oscillazione del canone.
3. Prima della definizione dei parametri di cui al comma 2
il canone determinato nei contratti di locazione stipulati in
base al presente articolo non può eccedere il 50 per cento del
canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.
392.
4. I canoni di locazione per i contratti di cui al comma 2
sono determinati nella contrattazione provinciale tra
organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli
inquilini maggiormente rappresentative, all'interno delle
fasce di oscillazione determinate al medesimo comma 2, tenendo
conto della tipologia, delle condizioni oggettive,
dell'ubicazione, della vetustà
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e dello stato di conservazione dell'immobile, nonché di
particolari clausole o esigenze contrattuali delle parti. I
contratti di locazione devono essere stipulati con
l'assistenza delle organizzazioni firmatarie degli accordi
nazionali".
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