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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4023
DDL0292-0003
Progetto di legge Camera n. 292 - testo presentato - (DDL12-292)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C292. TESTIPDL
...C292.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC292 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, è sostituito dal seguente:
    "Art. 11. - 1.  Le disposizioni di cui agli articoli
  da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
  modificazioni, concernenti l'equo canone degli immobili ad uso
  di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione
  relativi ad alloggi di categoria catastale A1 e A7.
    2.  Nei contratti di locazione ad uso abitativo relativi ad
  immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati
  o rinnovati in base al presente decreto, il canone di
  locazione concordato nella contrattazione territoriale non può
  superare i parametri definiti dalla contrattazione nazionale
  collettiva fra le organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative dei conduttori e dei locatori, sulla base del
  valore patrimoniale dell'immobile dichiarato ai fini
  dell'imposizione fiscale, moltiplicato per un coefficiente di
  rendimento stabilito nella contrattazione stessa, determinando
  fasce minime e massime di oscillazione del canone.
    3.  Prima della definizione dei parametri di cui al comma 2
  il canone determinato nei contratti di locazione stipulati in
  base al presente articolo non può eccedere il 50 per cento del
  canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.
  392.
    4.  I canoni di locazione per i contratti di cui al comma 2
  sono determinati nella contrattazione provinciale tra
  organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli
  inquilini maggiormente rappresentative, all'interno delle
  fasce di oscillazione determinate al medesimo comma 2, tenendo
  conto della tipologia, delle condizioni oggettive,
  dell'ubicazione, della vetustà
 
                               Pag. 3
 
  e dello stato di conservazione dell'immobile, nonché di
  particolari clausole o esigenze contrattuali delle parti.  I
  contratti di locazione devono essere stipulati con
  l'assistenza delle organizzazioni firmatarie degli accordi
  nazionali".
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-292 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0292 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=029200 00 FASCIDC=12DDL0292 SORTNAV=0029200 000 00000 ZZDDLC292 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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