| 1. Il locatore e i conduttori di immobili ad uso abitativo,
per i quali pende provvedimento esecutivo di rilascio per
finita locazione, devono, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le
rispettive organizzazioni sindacali, avviare trattative per la
stipula di un nuovo contratto di locazione ai sensi del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero
comunicare all'altra parte i motivi di rinunzia alla nuova
locazione. Trascorso inutilmente tale termine o in mancanza di
un nuovo contratto, il termine di cui al comma 5 dell'articolo
3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
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