| 1. Il prefetto, sentita la commissione di cui all'articolo
4, su istanza dei cittadini soggetti a provvedimento esecutivo
di rilascio per finita locazione, dispone la sospensione della
concessione della forza pubblica sino al 31 dicembre 1996, ove
accerti, sulla base della documentazione presentata dagli
interessati e delle dichiarazioni
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eventualmente rese ai sensi di legge, che gli stessi
appartengano ad una delle seguenti categorie:
a) cittadini di età oltre i sessantacinque anni,
con reddito inferiore al limite di accesso per l'edilizia
residenziale pubblica;
b) cittadini handicappati;
c) cittadini inseriti nelle liste di mobilità,
sottoposti a cassa integrazione guadagni, ovvero disoccupati a
seguito di inserimento nelle liste di mobilità;
d) cittadini assegnatari di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica di enti previdenziali e assicurativi;
soci che hanno prenotato un alloggio in cooperativa;
acquirenti di un alloggio in costruzione; proprietari di un
alloggio per il quale hanno in corso la procedura di rilascio
per finita locazione.
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