| 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 12. (Funzioni di indirizzo). - 1.
Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in
conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza,
nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere
all'individuazione dei rischi di incidente rilevante,
all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione,
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano
in situ.
2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri
di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di
riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in
relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per
l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che
possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti.".
| |