| 1. E' istituita presso ogni capoluogo di provincia una
commissione competente per la graduazione degli sfratti e
l'assegnazione degli alloggi, di seguito denominata
"commissione", composta dal prefetto, dal questore, dal
sindaco dei comuni interessati, da un magistrato designato
dalla pretura circondariale, dal presidente dell'Istituto
autonomo case popolari (IACP), dai rappresentanti delle
organizzazioni degli inquilini e dei proprietari più
rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione ha sede presso la prefettura, che
fornisce il personale di segreteria, ed ha il compito di:
a) concedere la forza pubblica per l'esecuzione
degli sfratti, secondo le priorità stabilite dalla legge e dai
provvedimenti del magistrato, dandone comunicazione scritta
agli interessati almeno centoventi giorni prima della data di
effettiva disponibilità della forza pubblica;
b) raccogliere le istanze di graduazione degli
sfratti dei cittadini in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3;
c) raccogliere le domande dei cittadini sottoposti
a sfratto per l'assegnazione
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di alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica o di
enti previdenziali ed assicurativi, e predisporre una
graduatoria permanente degli aventi diritto, da cui ricavare
elenchi periodici da sottoporre, con valore vincolante, agli
enti gestori degli alloggi assegnabili;
d) acquisire ogni informazione sulla disponibilità
di alloggi destinati per legge ai cittadini sottoposti a
sfratto e darne adeguata notizia;
e) predisporre ed aggiornare un archivio delle
assegnazioni.
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