| 1. Fino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto
dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, in luogo della quota pari al 30 per
cento, ivi indicata, si applica una quota pari al 100 per
cento.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, il 30 per
cento degli alloggi disponibili deve essere riservato ai
dipendenti degli enti gestori o agli iscritti alle casse di
previdenza.
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