| 1. I cittadini inseriti nella graduatoria definitiva di
bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio e
per i quali la commissione, ai sensi dell'articolo 4, dandone
comunicazione agli interessati ha disposto la concessione
della forza pubblica, possono chiedere alla competente
commissione per l'assegnazione degli alloggi l'attribuzione
del punteggio relativo allo sfratto e la conseguente modifica
della posizione in graduatoria definitiva, producendo la
relativa documentazione.
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