| 1. I cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa sull'edilizia residenziale pubblica, nei confronti
dei quali esiste un provvedimento esecutivo di rilascio ed ai
quali la commissione ha comunicato, ai sensi dell'articolo 4,
la concessione della forza pubblica, possono chiedere
l'assegnazione di alloggi pubblici al comune di residenza. Il
comune vi provvede, anche a titolo provvisorio, utilizzando le
riserve previste dalle leggi regionali.
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