| 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pretore, su
istanza della parte interessata, può consentire la sanatoria
della morosità sino alla prima udienza della procedura di cui
al comma 2".
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