| 1. L'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Rinnovazione). - 1. Alla prima
scadenza contrattuale dei quattro anni il locatore può
esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto
per i motivi di cui all'articolo 59 e con le modalità ed i
termini ivi previsti.
2. Alla seconda scadenza contrattuale, se il locatore
intende locare a terzi l'immobile, il conduttore ha diritto di
prelazione per la locazione, da esercitarsi nelle forme e nei
termini di cui all'articolo 40".
2. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 dell'articolo
3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, per i contratti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, si esercita
alla prima scadenza successiva a tale data, nelle forme e nei
termini di cui all'articolo 40 della citata legge n. 392 del
1978.
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