| 1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13. (Compiti del Ministro dell'ambiente).
- 1. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle
proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14,
esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
attività connesse all'applicazione del presente decreto e:
a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per
la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione
delle disposizioni del presente decreto;
b) individua secondo modalità uniformi i
contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;
c) individua le aree ad elevata concentrazione di
attività industriali che possono comportare maggiori rischi di
incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la
predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti
l'intera area ai sensi dell'articolo 17;
d) indica le quantità di sostanze individuate con
i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di
detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione
dall'obbligo della dichiarazione.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
di servizi, provvede a:
a) comunicare le informazioni relative ai piani
di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 2, agli
Stati membri delle
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Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente
rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai
sensi dell'articolo 4;
b) predisporre ed aggiornare l'inventario
nazionale delle attività industriali suscettibili di causare
incidenti rilevanti;
c) predisporre una banca dati sui rapporti di
sicurezza e sulle relative conclusioni;
d) informare tempestivamente la Commissione delle
Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul
territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le
informazioni che figurano nell'allegato VI, come modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;
e) segnalare alla Commissione delle Comunità
europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli
allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le
misure eventualmente prese per quanto riguarda tali
sostanze.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in
conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà
data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea
per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n.
82/501/CEE.".
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