Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


404
DDL0023-0013
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 13 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art.  13.  (Compiti del Ministro dell'ambiente).
  -   1.  Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle
  proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14,
  esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
  attività connesse all'applicazione del presente decreto e:
          a)  stabilisce le procedure per la vigilanza e per
  la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione
  delle disposizioni del presente decreto;
          b)  individua secondo modalità uniformi i
  contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;
          c)  individua le aree ad elevata concentrazione di
  attività industriali che possono comportare maggiori rischi di
  incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai
  sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera  d),  e la
  predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti
  l'intera area ai sensi dell'articolo 17;
          d)  indica le quantità di sostanze individuate con
  i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto
  del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
  sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di
  detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione
  dall'obbligo della dichiarazione.
      2.  Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
  di servizi, provvede a:
          a)  comunicare le informazioni relative ai piani
  di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 2, agli
  Stati membri delle
 
                              Pag. 16
 
  Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente
  rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai
  sensi dell'articolo 4;
          b)  predisporre ed aggiornare l'inventario
  nazionale delle attività industriali suscettibili di causare
  incidenti rilevanti;
          c)  predisporre una banca dati sui rapporti di
  sicurezza e sulle relative conclusioni;
          d)  informare tempestivamente la Commissione delle
  Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul
  territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le
  informazioni che figurano nell'allegato VI, come modificato
  dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;
          e)  segnalare alla Commissione delle Comunità
  europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli
  allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le
  misure eventualmente prese per quanto riguarda tali
  sostanze.
      3.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, in
  conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà
  data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea
  per le parti in cui modificano modalità esecutive e
  caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n.
  82/501/CEE.".
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=022 PAGFIN=0016 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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