Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4041
DDL0294-0002
Progetto di legge Camera n. 294 - testo presentato - (DDL12-294)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C294. TESTIPDL
...C294.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC294 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge, che
  prevede una integrazione dell'articolo 9 della legge 27 luglio
  1978, n. 392, nasce dall'esigenza di dare una regolamentazione
  certa, ispirata a princìpi di equità e di giustizia fiscale,
  alla tassazione IVA sugli oneri accessori del contratto di
  locazione.
    Il problema si è imposto, con contorni molto preoccupanti e
  gravi riflessi economici per le famiglie dei conduttori di
  immobili in locazione, allorché, da parte di proprietari
  locatori soggetti di imposta, di fatto società immobiliari e
  società di assicurazioni proprietarie di un patrimonio
  immobiliare abitativo, si è proceduto a richiedere
  un'aliquota IVA del 19 per cento non solo sul canone
  di locazione, che è il solo ed unico corrispettivo del
  rapporto di locazione, ma anche sulle somme che il conduttore
  versa al locatore per vari oneri accessori al rapporto stesso
  (acqua, forza motrice, riscaldamento, servizio di pulizia,
  portierato, eccetera) e che configurano di fatto rimborsi di
  anticipazioni fatte dal proprietario dell'immobile.
    Ora c'è da considerare che tali voci di spesa, per le quali
  viene applicata tale aliquota IVA del 19 per cento, riguardano
  beni e servizi sui cui costi già è stata applicata l'imposta
  IVA sulla base dell'aliquota percentuale prevista per legge
  per il
 
                               Pag. 2
 
  singolo servizio o bene erogato.  Si consideri, ad esempio,
  che la voce di spesa per il consumo dell'acqua già risulta
  tassata, ai fini dell'IVA, al 9 per cento, e, pertanto,
  subisce un ulteriore incremento che a tutti gli effetti
  configura una doppia tassazione.
    Va sottolineato che, di fronte a questo fenomeno (che, tra
  l'altro, crea oggettive disparità di trattamento tra
  conduttori di immobili il cui proprietario risulti essere
  soggetto di imposta e conduttori di immobili il cui
  proprietario non è soggetto di imposta), l'amministrazione
  finanziaria, sollecitata ad esprimersi per una corretta
  interpretazione della normativa, propende per una
  interpretazione che escluda le voci in questione, ed i
  relativi pagamenti effettuati dal conduttore, dal concetto
  espresso dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    Si impone, perciò, una norma di legge che esplicitamente
  definisca la natura di tali pagamenti ai fini dell'imposizione
  IVA.
    In questo senso, la proposta riconduce tutti i versamenti
  effettuati dall'inquilino, ai sensi dell'articolo 9 della
  legge 27 luglio 1978, n. 392, al concetto di rimborso di
  anticipazioni che dall'articolo 15, primo comma, numero 3),
  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n. 633, e successive modificazioni, sono
  espressamente escluse dall'applicazione dell'aliquota IVA.
  Ciò consentirà di limitare l'applicazione dell'IVA del 19 per
  cento al solo canone di locazione, che è in effetti il solo
  corrispettivo economico del rapporto locatizio la cui causa è
  il godimento di un immobile contro il pagamento di un canone.
  I servizi accessori non ineriscono alla causa del contratto di
  locazione, nè rispetto alla loro fornitura è possibile in
  alcun modo individuare un'attività imprenditoriale da parte
  del locatore, che si limita ad anticiparne i costi poi
  rimborsati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 392 del
  1978 dal conduttore fruitore degli stessi.
    Diversa è la situazione dei servizi forniti con
  caratteristiche di autonoma imprenditorialità per i contratti
  di locazione nell'ambito di  residence,  case-albergo,
  eccetera: in questo caso, i beni ed i servizi forniti
  configurano un contratto di prestazione connesso alla
  locazione, ma autonomo rispetto a questa, per il quale è
  applicabile l'IVA sul corrispettivo pagato dal fruitore.
    A questo proposito la proposta prevede l'applicazione
  dell'IVA a specifici rapporti contrattualmente definiti di
  prestazione di servizi nell'ambito di  residence,
  case-albergo, eccetera.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-294 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0294 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=029400 00 FASCIDC=12DDL0294 SORTNAV=0029400 000 00000 ZZDDLC294 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati