| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge, che
prevede una integrazione dell'articolo 9 della legge 27 luglio
1978, n. 392, nasce dall'esigenza di dare una regolamentazione
certa, ispirata a princìpi di equità e di giustizia fiscale,
alla tassazione IVA sugli oneri accessori del contratto di
locazione.
Il problema si è imposto, con contorni molto preoccupanti e
gravi riflessi economici per le famiglie dei conduttori di
immobili in locazione, allorché, da parte di proprietari
locatori soggetti di imposta, di fatto società immobiliari e
società di assicurazioni proprietarie di un patrimonio
immobiliare abitativo, si è proceduto a richiedere
un'aliquota IVA del 19 per cento non solo sul canone
di locazione, che è il solo ed unico corrispettivo del
rapporto di locazione, ma anche sulle somme che il conduttore
versa al locatore per vari oneri accessori al rapporto stesso
(acqua, forza motrice, riscaldamento, servizio di pulizia,
portierato, eccetera) e che configurano di fatto rimborsi di
anticipazioni fatte dal proprietario dell'immobile.
Ora c'è da considerare che tali voci di spesa, per le quali
viene applicata tale aliquota IVA del 19 per cento, riguardano
beni e servizi sui cui costi già è stata applicata l'imposta
IVA sulla base dell'aliquota percentuale prevista per legge
per il
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singolo servizio o bene erogato. Si consideri, ad esempio,
che la voce di spesa per il consumo dell'acqua già risulta
tassata, ai fini dell'IVA, al 9 per cento, e, pertanto,
subisce un ulteriore incremento che a tutti gli effetti
configura una doppia tassazione.
Va sottolineato che, di fronte a questo fenomeno (che, tra
l'altro, crea oggettive disparità di trattamento tra
conduttori di immobili il cui proprietario risulti essere
soggetto di imposta e conduttori di immobili il cui
proprietario non è soggetto di imposta), l'amministrazione
finanziaria, sollecitata ad esprimersi per una corretta
interpretazione della normativa, propende per una
interpretazione che escluda le voci in questione, ed i
relativi pagamenti effettuati dal conduttore, dal concetto
espresso dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Si impone, perciò, una norma di legge che esplicitamente
definisca la natura di tali pagamenti ai fini dell'imposizione
IVA.
In questo senso, la proposta riconduce tutti i versamenti
effettuati dall'inquilino, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, al concetto di rimborso di
anticipazioni che dall'articolo 15, primo comma, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono
espressamente escluse dall'applicazione dell'aliquota IVA.
Ciò consentirà di limitare l'applicazione dell'IVA del 19 per
cento al solo canone di locazione, che è in effetti il solo
corrispettivo economico del rapporto locatizio la cui causa è
il godimento di un immobile contro il pagamento di un canone.
I servizi accessori non ineriscono alla causa del contratto di
locazione, nè rispetto alla loro fornitura è possibile in
alcun modo individuare un'attività imprenditoriale da parte
del locatore, che si limita ad anticiparne i costi poi
rimborsati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 392 del
1978 dal conduttore fruitore degli stessi.
Diversa è la situazione dei servizi forniti con
caratteristiche di autonoma imprenditorialità per i contratti
di locazione nell'ambito di residence, case-albergo,
eccetera: in questo caso, i beni ed i servizi forniti
configurano un contratto di prestazione connesso alla
locazione, ma autonomo rispetto a questa, per il quale è
applicabile l'IVA sul corrispettivo pagato dal fruitore.
A questo proposito la proposta prevede l'applicazione
dell'IVA a specifici rapporti contrattualmente definiti di
prestazione di servizi nell'ambito di residence,
case-albergo, eccetera.
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