| 1. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai fini dell'imposizione fiscale, i versamenti effettuati
dal conduttore al locatore in relazione alle spese indicate
nel primo comma del presente articolo, si intendono effettuati
a titolo di rimborso di anticipazioni, secondo quanto previsto
dall'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1979, n. 24.
Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano
qualora i servizi accessori al contratto di locazione forniti
siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili
ad una specifica attività imprenditoriale del locatore e
formino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei
servizi stessi".
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