| (Finalità).
1. Al fine di consentire una più razionale utilizzazione
delle risorse disponibili, di ultimare la realizzazione dei
programmi in corso, di fruire degli strumenti di
programmazione del fabbisogno e di fronteggiare il problema
abitativo nella città di Napoli, le disponibilità finanziarie
residue di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n.
211, incrementate dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
472, sono trasferite al comune di Napoli.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate
fino alla quota massima del 50 per cento del totale per
l'acquisto di nuovi alloggi da parte del comune di Napoli, che
deve pubblicare il relativo bando entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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