| (Fondo unico per gli interventi
di edilizia residenziale pubblica).
1. Il comune di Napoli è autorizzato ad istituire un
fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale
pubblica di propria competenza, con priorità per gli
interventi di riqualificazione e di recupero del patrimonio
abitativo di proprietà comunale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse
non destinate all'acquisto
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sto di alloggi ai sensi dell'articolo 1, nonché dalle risorse
destinate all'acquisto e non impegnate entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione di offerte
nel bando di cui al comma 2 dell'articolo 1. Confluiscono
altresì nel fondo le risorse destinate all'acquisto di alloggi
in caso di mancata pubblicazione del bando nel termine
previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 1.
3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le
risorse finanziarie residue già disponibili di cui alle leggi
5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e di cui ai
decreti-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, nonché quelle di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, che non siano necessarie alla ultimazione del
piano straordinario di edilizia residenziale.
4. Il consiglio del comune di Napoli delibera, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il riparto delle risorse immediatamente disponibili ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 relativamente ai vari programmi. Per
le risorse che confluiranno successivamente nel fondo di cui
al comma 1, il riparto è stabilito dal consiglio del comune di
Napoli entro i novanta giorni successivi all'avvenuta
comunicazione di messa a disposizione delle risorse stesse.
5. Nel caso in cui il consiglio del comune di Napoli non
provveda nei termini di cui al comma 4 del presente articolo,
il riparto è disposto entro i successivi sessanta giorni da un
commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 48
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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