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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4046
DDL0295-0004
Progetto di legge Camera n. 295 - testo presentato - (DDL12-295)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C295. TESTIPDL
...C295.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC295 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Fondo unico per gli interventi
             di edilizia residenziale pubblica).
    1.  Il comune di Napoli è autorizzato ad istituire un
  fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale
  pubblica di propria competenza, con priorità per gli
  interventi di riqualificazione e di recupero del patrimonio
  abitativo di proprietà comunale.
    2.  Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse
  non destinate all'acquisto
 
                               Pag. 4
 
  sto di alloggi ai sensi dell'articolo 1, nonché dalle risorse
  destinate all'acquisto e non impegnate entro sei mesi dalla
  scadenza del termine previsto per la presentazione di offerte
  nel bando di cui al comma 2 dell'articolo 1.  Confluiscono
  altresì nel fondo le risorse destinate all'acquisto di alloggi
  in caso di mancata pubblicazione del bando nel termine
  previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 1.
    3.  Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le
  risorse finanziarie residue già disponibili di cui alle leggi
  5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e di cui ai
  decreti-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e 23
  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
  25 marzo 1982, n. 94, nonché quelle di cui al titolo VIII
  della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
  modificazioni, che non siano necessarie alla ultimazione del
  piano straordinario di edilizia residenziale.
    4.  Il consiglio del comune di Napoli delibera, entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, il riparto delle risorse immediatamente disponibili ai
  sensi dei commi 1, 2 e 3 relativamente ai vari programmi.  Per
  le risorse che confluiranno successivamente nel fondo di cui
  al comma 1, il riparto è stabilito dal consiglio del comune di
  Napoli entro i novanta giorni successivi all'avvenuta
  comunicazione di messa a disposizione delle risorse stesse.
    5.  Nel caso in cui il consiglio del comune di Napoli non
  provveda nei termini di cui al comma 4 del presente articolo,
  il riparto è disposto entro i successivi sessanta giorni da un
  commissario  ad acta,  nominato ai sensi dell'articolo 48
  della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-295 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0295 TOTPAG=0008 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=022 PAGFIN=0004 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=029500 00 FASCIDC=12DDL0295 SORTNAV=0029500 000 00000 ZZDDLC295 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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