| (Bando integrativo generale
per l'assegnazione degli alloggi).
1. Gli alloggi acquistati, ultimati o recuperati ai
sensi della presente legge, uni-
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tamente agli alloggi residui di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e gli altri alloggi di edilizia
residenziale pubblica per la cui assegnazione sono competenti
i comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
assegnati al comune di Napoli in base ai criteri previsti dal
bando di cui all'ordinanza n. 373 del 5 febbraio 1983 del
sindaco di Napoli, Commissario straordinario del Governo ai
sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, del decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, dalle delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14
ottobre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.331
del 2 dicembre 1981, e 22 dicembre 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 25 gennaio 1983, e dalle
opportune variazioni e modifiche, nonché in relazione
all'aggiornamento delle graduatorie ed agli indirizzi che il
CIPE delibera, entro trenta giorni dalla data di modifica ed
integrazione delle citate delibere. Sulla base di tali
delibere il comune di Napoli predispone un apposito bando
integrativo generale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Commissario del Governo per la Campania e la Basilicata
sospende l'utilizzazione delle graduatorie relative al bando
di cui alla citata ordinanza n. 373 del 1983 del sindaco di
Napoli. Sono fatti salvi i decreti di assegnazione già
notificati agli interessati.
3. Il bando integrativo generale di cui al comma 1 è
pubblicato entro novanta giorni dalla data della delibera CIPE
recante i relativi indirizzi. In caso di inosservanza del
termine provvede nei successivi trenta giorni un commissario
ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 48 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il
comune di Napoli deve utilizzare esclusivamente le strutture
ed il personale dell'ex Commissariato di Governo aree interne
della città di Napoli, sulla cui gestione gravano le relative
spese, secondo modalità stabilite con delibera CIPE ai sensi
del comma 1.
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