| 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 14. (Conferenza di servizi per i rischi
industriali). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca
periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una
conferenza di servizi con l'intervento:
a) del direttore del servizio inquinamento
atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero
dell'ambiente, con funzione di presidente;
b) del direttore del servizio igiene pubblica del
Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;
c) dell'ispettore generale capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice
presidente;
d) del direttore generale delle fonti di energia
e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
e) di uno o più funzionari dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto
della conferenza.
2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma 1 possono farsi rappresentare da un
delegato.
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3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente
gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i
compiti previsti dall'articolo 18.
4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione,
la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere,
anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione
civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza
esterni provvisori.".
2. La prima convocazione della conferenza di servizi di
cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è effettuata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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