| Onorevoli Colleghi! -- L'inasprirsi della questione
ambientale e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica
ai problemi della tutela della natura impongono al Parlamento
la definizione di norme ed istituti che consentano alla
collettività una migliore organizzazione per la prevenzione,
il controllo e la repressione delle azioni che turbano
l'equilibrio ecologico.
L'istituzione del Ministero dell'ambiente ed un imponente
corpo di leggi, prodotto nel corso della X e dell'XI
legislatura, hanno posto in campo strumenti di notevole
portata per sviluppare una efficace iniziativa in questa
direzione.
La realtà, tuttavia, ci porta a dire che esiste un gap
naturale tra esigenze ed aspettative di salvaguardia e
fatti concreti.
Anzi, se si vuol essere obiettivi, bisogna dire che gli
sforzi finora compiuti non hanno portato risultati
significativi.
Si deve, infatti, sottolineare che l'attuale legislazione
ambientale costituisce una rete normativa difficilmente
applicabile a livello locale, con la conseguenza che alti
princìpi, tradotti in norme di legge generali, poco riescono a
mutare della miriade di atti che causano danni, spesso
irreparabili all'ambiente. Si deve dunque prestare grande
attenzione, al livello del potere locale, se si vuol dare
attuazione alle leggi di tutela.
Una riflessione in questo senso, anche da parte del
legislatore, appare quanto mai opportuna. Per quanto ci
riguarda pensiamo sia utile, anche in vista della creazione
delle condizioni per una diversa efficacia delle leggi,
l'istituzione del difensore
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civico dell'ambiente, una figura che vuole trasferire
l'esperienza del difensore civico, maturata in Europa, anche
ad alcune realtà del nostro Paese, nel campo del controllo e
della tutela ambientale.
L'azione del difensore civico viene in tal modo
specializzata in riferimento alla materia ambientale;
collocata a livello comunale, per i comuni al di sopra dei
5.000 abitanti, ed a livello provinciale, con riferimento ai
comuni di più piccola dimensione che non hanno la struttura
sufficiente per "ospitare" il difensore.
La presente proposta di legge prevede, dunque, all'articolo
1, l'istituzione del difensore civico per l'ambiente in tutti
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle
province.
I compiti del difensore, sempre contemplati dall'articolo
1, sono quelli di segnalare all'autorità comunale o
provinciale le azioni che possano recare danno all'ambiente,
promuovere in senso civile e penale l'azione di risarcimento
del danno ambientale,
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti che violino norme a tutela
dell'ambiente.
L'articolo 2 stabilisce che l'azione del difensore civico è
rivolta nei confronti di tutti coloro che recano danno
all'ambiente o violano norme a tutela dell'ambiente,
attraverso atti compiuti da soggetti privati o pubblici che
incidano sul territorio.
L'articolo 3 garantisce l'accesso del difensore
all'informazione dei soggetti sottoposti a controllo.
L'articolo 4 impegna il difensore a presentare una
relazione annuale delle attività svolte al consiglio comunale
o provinciale di competenza.
L'articolo 5 riguarda i requisiti e le norme per l'elezione
del difensore civico.
L'articolo 6 fissa l'indennità di carica, i rimborsi spese
e il trattamento di missione del difensore.
L'articolo 7, infine, reca disposizioni sull'onere relativo
all'attuazione della presente proposta di legge.
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