| 1. Il difensore civico per l'ambiente è eletto dal
consiglio comunale o dal consiglio provinciale fuori del suo
ambito, a maggioranza dei due terzi; deve possedere una
specifica e documentata competenza tecnico-scientifica,
tecnico-giuridica o tecnico-economica in materia
ambientale.
2. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica cinque
anni, non può essere rieletto e non può, per la durata del suo
mandato, essere amministratore di enti pubblici o privati né
ricoprire cariche elettive.
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