| 1. Le associazioni elencate nel decreto del Ministro
dell'ambiente del 20 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono
adibire agenti giurati, dipendenti o volontari, purché in
possesso dei requisiti richiesti dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, alla vigilanza sul
rispetto delle leggi o norme poste a tutela della fauna
selvatica e della pesca, in applicazione dell'articolo 27
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché in riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 11 della legge 1^ marzo
1975, n. 47, e all'articolo 727 del codice penale.
2. Gli agenti di cui al comma 1, nell'espletamento del loro
servizio, svolgono altresì vigilanza del rispetto di leggi e
norme regionali o comunali di tutela del patrimonio ambientale
nelle sue componenti fauna, flora ed ambiente.
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