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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4066
DDL0298-0003
Progetto di legge Camera n. 298 - testo presentato - (DDL12-298)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C298. TESTIPDL
...C298.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC298 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 70- bis  dell'ordinamento
  giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
  12, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre
  1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  gennaio 1992, n. 8, è inserito il seguente:
    "&&3Art.  70- ter.  -  (Gruppi specializzati della
  procura della Repubblica).  - 1.  Nelle procure della
  Repubblica presso i tribunali e presso le preture
  circondariali con competenza su aree metropolitane con oltre
  un milione di abitanti sono istituiti gruppi di magistrati
  specializzati nelle materie di interesse ambientale, con
  competenza specifica in materia di tutela dell'ambiente, di
  prevenzione dell'inquinamento, di tutela della salute
  pubblica, di edilizia e urbanistica, di prevenzione dagli
  infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di
  reati contro la pubblica amministrazione connessi a violazioni
  della disciplina vigente nelle materie di cui al presente
  comma.
    2.  Ai gruppi specializzati di cui al comma 1 sono assegnati
  magistrati di comprovata esperienza e professionalità nelle
  materie indicate al comma 1, che si avvalgono di ufficiali di
  polizia giudiziaria specializzati e di adeguati strumenti
  informatici e telematici al fine di rendere tempestiva ed
  efficace l'azione di accertamento e di repressione di
  eventuali reati.  In relazione alla peculiarità della
  situazione territoriale ed alla rilevante ricorrenza di
  particolari ipotesi di reato, possono essere previste
  ulteriori ripartizioni di competenze all'interno del gruppo di
  cui al comma 1 allo scopo di rendere più efficace e funzionale
  l'organizzazione dell'ufficio e dell'attività del pubblico
  ministero, anche con riguardo alla situazione di autonome sedi
  distaccate".
 
                               Pag. 3
 
    2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge i procuratori della Repubblica provvedono
  ad istituire i gruppi specializzati di cui all'articolo
  70- ter  dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
  decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 1 del presente
  articolo, ed alla riorganizzazione degli uffici della procura,
  utilizzando prioritariamente i mezzi attualmente in dotazione,
  ed informano il Consiglio superiore della magistratura ed il
  Consiglio giudiziario dei criteri e dei provvedimenti
  adottati.
    3.  Il Consiglio superiore della magistratura organizza
  annualmente appositi corsi di aggiornamento per magistrati
  destinati ai gruppi specializzati di cui al citato articolo
  70- ter  dell'ordinamento giudiziario, introdotto dal
  comma 1 del presente articolo.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-298 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0298 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=016 UPAG=SI PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=029800 00 FASCIDC=12DDL0298 SORTNAV=0029800 000 00000 ZZDDLC298 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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