| 1. Dopo l'articolo 70- bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre
1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
gennaio 1992, n. 8, è inserito il seguente:
"&&3Art. 70- ter. - (Gruppi specializzati della
procura della Repubblica). - 1. Nelle procure della
Repubblica presso i tribunali e presso le preture
circondariali con competenza su aree metropolitane con oltre
un milione di abitanti sono istituiti gruppi di magistrati
specializzati nelle materie di interesse ambientale, con
competenza specifica in materia di tutela dell'ambiente, di
prevenzione dell'inquinamento, di tutela della salute
pubblica, di edilizia e urbanistica, di prevenzione dagli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di
reati contro la pubblica amministrazione connessi a violazioni
della disciplina vigente nelle materie di cui al presente
comma.
2. Ai gruppi specializzati di cui al comma 1 sono assegnati
magistrati di comprovata esperienza e professionalità nelle
materie indicate al comma 1, che si avvalgono di ufficiali di
polizia giudiziaria specializzati e di adeguati strumenti
informatici e telematici al fine di rendere tempestiva ed
efficace l'azione di accertamento e di repressione di
eventuali reati. In relazione alla peculiarità della
situazione territoriale ed alla rilevante ricorrenza di
particolari ipotesi di reato, possono essere previste
ulteriori ripartizioni di competenze all'interno del gruppo di
cui al comma 1 allo scopo di rendere più efficace e funzionale
l'organizzazione dell'ufficio e dell'attività del pubblico
ministero, anche con riguardo alla situazione di autonome sedi
distaccate".
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2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i procuratori della Repubblica provvedono
ad istituire i gruppi specializzati di cui all'articolo
70- ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, ed alla riorganizzazione degli uffici della procura,
utilizzando prioritariamente i mezzi attualmente in dotazione,
ed informano il Consiglio superiore della magistratura ed il
Consiglio giudiziario dei criteri e dei provvedimenti
adottati.
3. Il Consiglio superiore della magistratura organizza
annualmente appositi corsi di aggiornamento per magistrati
destinati ai gruppi specializzati di cui al citato articolo
70- ter dell'ordinamento giudiziario, introdotto dal
comma 1 del presente articolo.
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