| 1. L'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. - Qualunque fatto doloso o colposo che
cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla
tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni
ambientali, tutelati ai sensi delle leggi vigenti,
deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga
l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato
del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.
2. Per il danno pubblico ambientale causato da privati è
competente il giudice civile. Per il danno pubblico ambientale
causato da dipendenti ed amministratori pubblici per
violazione di doveri d'ufficio, è competente la Corte dei
conti. Resta ferma la competenza del giudice penale e
amministrativo nelle materie di loro spettanza.
3. L'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale
contro i privati, anche se esercitata in sede penale, è
promossa dall'amministrazione pubblica centrale e locale, da
associazioni protezionistiche o da cittadini. Nei giudizi di
responsabilità per danno pubblico ambientale promossi da
associazioni protezionistiche o da cittadini, la pubblica
amministrazione è parte necessariamente presente in
giudizio.
4. L'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale
contro i dipendenti e gli amministratori pubblici è promossa
dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Le
amministrazioni locali, le associazioni protezionistiche e i
cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la
Corte dei conti fatti lesivi dell'interesse ambientale
imputabili a dipendenti ed amministratori pubblici. Il
pubblico ministero presso la Corte dei conti qualora
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ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con
provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al
denunciante.
5. Il giudice determina l'ammontare del danno risarcibile
ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile; tenuto conto
della quantità della colpa e della capacità risarcitoria del
responsabile, può porre a carico di questi anche soltanto una
parte del danno causato. Qualora il giudice debba fare ricorso
alla determinazione equitativa del danno, costituiscono
criteri di valutazione il costo per il ripristino e il
profitto conseguito dal trasgressore ai danni
dell'ambiente.
6. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità
individuale. Qualora il concorso concerna soggetti sottoposti
alla giurisdizione del giudice civile e soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti, ciascun giudice
riduce l'importo complessivo della condanna in proporzione
della quota che ritiene equitativamente ascrivibile all'azione
od omissione del soggetto o dei soggetti sottoposti all'altra
giurisdizione.
7. Gli eredi dei responsabili per danno pubblico ambientale
rispondono limitatamente ai vantaggi loro conseguiti connessi
al fatto illecito nella misura ascrivibile al loro dante
causa.
8. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile. Le associazioni ambientalistiche riconosciute
parte in causa possono chiedere a titolo del risarcimento del
danno, le spese sostenute a tutela del bene ambientale oggetto
del giudizio.
9. Per la riscossione dei crediti in favore
dell'amministrazione risultanti dalle sentenze di condanna sia
del giudice ordinario che della Corte dei conti di cui ai
commi precedenti, si applicano le norme di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
10. Le associazioni individuate in base all'articolo 13
della presente legge, nonché gli enti e i comitati, anche
territoriali, la
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cui legittimazione viene stabilita dal giudice secondo i
requisiti di serietà e continuità dell'azione di difesa
ambientale svolta, possono intervenire in ogni tipo di
giudizio per danno ambientale, costituirsi parte civile nei
procedimenti penali e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
considerati lesivi dei beni ambientali".
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