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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4069
DDL0299-0003
Progetto di legge Camera n. 299 - testo presentato - (DDL12-299)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C299. TESTIPDL
...C299.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC299 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
  sostituito dal seguente:
    "Art.  18. - 1. - Qualunque fatto doloso o colposo che
  cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla
  tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni
  ambientali, tutelati ai sensi delle leggi vigenti,
  deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga
  l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato
  del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.
    2.  Per il danno pubblico ambientale causato da privati è
  competente il giudice civile.  Per il danno pubblico ambientale
  causato da dipendenti ed amministratori pubblici per
  violazione di doveri d'ufficio, è competente la Corte dei
  conti.  Resta ferma la competenza del giudice penale e
  amministrativo nelle materie di loro spettanza.
    3.  L'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale
  contro i privati, anche se esercitata in sede penale, è
  promossa dall'amministrazione pubblica centrale e locale, da
  associazioni protezionistiche o da cittadini.  Nei giudizi di
  responsabilità per danno pubblico ambientale promossi da
  associazioni protezionistiche o da cittadini, la pubblica
  amministrazione è parte necessariamente presente in
  giudizio.
    4.  L'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale
  contro i dipendenti e gli amministratori pubblici è promossa
  dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.  Le
  amministrazioni locali, le associazioni protezionistiche e i
  cittadini possono denunciare al procuratore generale presso la
  Corte dei conti fatti lesivi dell'interesse ambientale
  imputabili a dipendenti ed amministratori pubblici.  Il
  pubblico ministero presso la Corte dei conti qualora
 
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  ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con
  provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al
  denunciante.
    5.  Il giudice determina l'ammontare del danno risarcibile
  ai sensi dell'articolo 2056 del codice civile; tenuto conto
  della quantità della colpa e della capacità risarcitoria del
  responsabile, può porre a carico di questi anche soltanto una
  parte del danno causato.  Qualora il giudice debba fare ricorso
  alla determinazione equitativa del danno, costituiscono
  criteri di valutazione il costo per il ripristino e il
  profitto conseguito dal trasgressore ai danni
  dell'ambiente.
    6.  Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
  ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità
  individuale.  Qualora il concorso concerna soggetti sottoposti
  alla giurisdizione del giudice civile e soggetti sottoposti
  alla giurisdizione della Corte dei conti, ciascun giudice
  riduce l'importo complessivo della condanna in proporzione
  della quota che ritiene equitativamente ascrivibile all'azione
  od omissione del soggetto o dei soggetti sottoposti all'altra
  giurisdizione.
    7.  Gli eredi dei responsabili per danno pubblico ambientale
  rispondono limitatamente ai vantaggi loro conseguiti connessi
  al fatto illecito nella misura ascrivibile al loro dante
  causa.
    8.  Con la sentenza di condanna, il giudice dispone, ove
  possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
  responsabile.  Le associazioni ambientalistiche riconosciute
  parte in causa possono chiedere a titolo del risarcimento del
  danno, le spese sostenute a tutela del bene ambientale oggetto
  del giudizio.
    9.  Per la riscossione dei crediti in favore
  dell'amministrazione risultanti dalle sentenze di condanna sia
  del giudice ordinario che della Corte dei conti di cui ai
  commi precedenti, si applicano le norme di cui al regio
  decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    10.  Le associazioni individuate in base all'articolo 13
  della presente legge, nonché gli enti e i comitati, anche
  territoriali, la
 
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  cui legittimazione viene stabilita dal giudice secondo i
  requisiti di serietà e continuità dell'azione di difesa
  ambientale svolta, possono intervenire in ogni tipo di
  giudizio per danno ambientale, costituirsi parte civile nei
  procedimenti penali e ricorrere in sede di giurisdizione
  amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
  considerati lesivi dei beni ambientali".
 
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