| 1. Il Corpo forestale dello Stato, fatte salve le
competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, collabora con le
regioni, per mezzo di apposite convenzioni o stipulando con le
stesse accordi di programma, nell'ambito delle proprie
attività istituzionali.
| |