| 1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai
seguenti:
"1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
stabilisce le linee guida per la
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pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o
definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione,
dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.
1- bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti
da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal
fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee
guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni
formulate dal Dipartimento della protezione civile, il
prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme
regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il
piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione.
Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna
per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale
definite ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo
13.".
2. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.
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