| (Qualità dei combustibili e dei carburanti).
1. Ai sensi della presente legge si intende per benzina
qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento
dei motori a combustione interna e ad accensione comandata,
prodotto in conformità con gli standard fissati dalla
presente legge per la propulsione dei veicoli. Essa si
distingue in:
a) benzina senza piombo: qualsiasi benzina con un
contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari al 30 per
cento in volume, con un contenuto massimo di benzene pari
all'1 per cento in volume e con un contenuto in composti di
piombo, calcolato in piombo, non superiore a 0 grammi di
piombo per litro;
b) benzina a basso contenuto di piombo: qualsiasi
benzina con un contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari
al 30 per cento in volume, con un contenuto massimo di benzene
pari all'1 per cento in volume e con un contenuto di composti
di piombo, calcolato in piombo, non superiore a 0,15 grammi di
piombo per litro.
2. Il contenuto di benzene e di idrocarburi aromatici è
determinato mediante gascromatografia con colonna polare e
standard interno.
3. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio
1966, n. 615, come modificato dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è
sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1995, per il funzionamento degli
impianti termici, con potenza termica al focolare uguale o
superiore a 30.000 Kcal/h, destinati al riscaldamento delle
abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari,
Pag. 6
sono ammessi soltanto i seguenti combustibili:
a) combustibili gassosi (metano e simili);
b) distillati di petrolio (kerosene, gasolio e
simili) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,1 per
cento in volume;
c) legna".
4. Dopo il primo comma del citato articolo 12 della legge
n. 615 del 1966, sono inseriti i seguenti:
"A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio utilizzato per
alimentare gli impianti termici destinati al riscaldamento
delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari non deve essere colorato.
E' fissato al 1^ gennaio 1996 il termine di adeguamento per
gli impianti termici destinati al riscaldamento delle
abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari e alimentati da:
a) coke metallurgico e da gas;
b) antracite e prodotti antracitosi;
c) carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di
carbone".
5. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, come
modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è abrogato.
6. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio
commercializzato e utilizzato come carburante di veicoli a
motore non deve essere colorato e non può avere un contenuto
in zolfo superiore allo 0,1 per cento in volume.
7. Le autorità statali o regionali, rispettivamente
competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria,
provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione
equilibrata su tutto il territorio nazionale della benzina
priva di piombo. Le norme di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro per il coordinamento
Pag. 7
delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, in
contrasto o difformi con quanto previsto nel presente
articolo, sono abrogate.
8. Le benzine per autoveicoli di cui al presente articolo
possono essere messe in vendita con alcool etilico anidro
denaturato da materie prime agricole in una percentuale non
superiore al 10 per cento in volume; le benzine per
autoveicoli di cui al comma 1 possono essere altresì miscelate
in una percentuale non superiore al 15 per cento in volume con
additivi ossigenati a base di alcool etilico anidro denaturato
da materie prime agricole.
9. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
agricole usato per la miscelazione deve avere una gradazione
non inferiore a 99,9 per cento in volume alla temperatura di
20 gradi centigradi.
10. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
agricole usato per la miscelazione con la benzina deve avere
la seguente composizione:
a) acqua: massimo 0,01 per cento del volume;
b) denaturante: deve essere usata benzina priva di
piombo in ragione del 5 per cento in volume.
11. L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
agricole usato in miscela con la benzina come carburante per
autotrazione o utilizzato per produrre additivi ossigenati non
è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai
diritti erariali speciali nonché al trattamento fiscale
previsto all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n.
1852, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
12. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 è consentita la vendita
soltanto di benzina avente le caratteristiche merceologiche
definite dal presente articolo.
13. Il Governo, sulla base delle informazioni scientifiche
in campo igienico, sanitario ed ambientale nonché in relazione
ai progressi tecnologici nel settore della raffinazione
Pag. 8
e della ingegneria motoristica, periodicamente assume
iniziative, anche legislative, al fine di migliorare la
qualità degli standard merceologici dei carburanti e dei
combustibili.
| |