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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4080
DDL0301-0003
Progetto di legge Camera n. 301 - testo presentato - (DDL12-301)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C301. TESTIPDL
...C301.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC301 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Qualità dei combustibili e dei carburanti).
      1.  Ai sensi della presente legge si intende per benzina
  qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento
  dei motori a combustione interna e ad accensione comandata,
  prodotto in conformità con gli  standard  fissati dalla
  presente legge per la propulsione dei veicoli.  Essa si
  distingue in:
        a)  benzina senza piombo: qualsiasi benzina con un
  contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari al 30 per
  cento in volume, con un contenuto massimo di benzene pari
  all'1 per cento in volume e con un contenuto in composti di
  piombo, calcolato in piombo, non superiore a 0 grammi di
  piombo per litro;
        b)  benzina a basso contenuto di piombo: qualsiasi
  benzina con un contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari
  al 30 per cento in volume, con un contenuto massimo di benzene
  pari all'1 per cento in volume e con un contenuto di composti
  di piombo, calcolato in piombo, non superiore a 0,15 grammi di
  piombo per litro.
    2.  Il contenuto di benzene e di idrocarburi aromatici è
  determinato mediante gascromatografia con colonna polare e
  standard  interno.
    3.  Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio
  1966, n. 615, come modificato dall'articolo 2 del decreto del
  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è
  sostituito dal seguente:
    "A decorrere dal 1 gennaio 1995, per il funzionamento degli
  impianti termici, con potenza termica al focolare uguale o
  superiore a 30.000 Kcal/h, destinati al riscaldamento delle
  abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari,
 
                               Pag. 6
 
  sono ammessi soltanto i seguenti combustibili:
        a)  combustibili gassosi (metano e simili);
        b)  distillati di petrolio (kerosene, gasolio e
  simili) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,1 per
  cento in volume;
        c)  legna".
    4.  Dopo il primo comma del citato articolo 12 della legge
  n. 615 del 1966, sono inseriti i seguenti:
    "A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio utilizzato per
  alimentare gli impianti termici destinati al riscaldamento
  delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari non deve essere colorato.
    E' fissato al 1^ gennaio 1996 il termine di adeguamento per
  gli impianti termici destinati al riscaldamento delle
  abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi
  igienico-sanitari e alimentati da:
        a) coke  metallurgico e da gas;
        b)  antracite e prodotti antracitosi;
        c)  carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di
  carbone".
    5.  L'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, come
  modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
  Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, è abrogato.
    6.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 il gasolio
  commercializzato e utilizzato come carburante di veicoli a
  motore non deve essere colorato e non può avere un contenuto
  in zolfo superiore allo 0,1 per cento in volume.
    7.  Le autorità statali o regionali, rispettivamente
  competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria,
  provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione
  equilibrata su tutto il territorio nazionale della benzina
  priva di piombo.  Le norme di cui all'articolo 2 del decreto
  del Ministro per il coordinamento
 
                               Pag. 7
 
  delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, in
  contrasto o difformi con quanto previsto nel presente
  articolo, sono abrogate.
    8.  Le benzine per autoveicoli di cui al presente articolo
  possono essere messe in vendita con alcool etilico anidro
  denaturato da materie prime agricole in una percentuale non
  superiore al 10 per cento in volume; le benzine per
  autoveicoli di cui al comma 1 possono essere altresì miscelate
  in una percentuale non superiore al 15 per cento in volume con
  additivi ossigenati a base di alcool etilico anidro denaturato
  da materie prime agricole.
    9.  L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
  agricole usato per la miscelazione deve avere una gradazione
  non inferiore a 99,9 per cento in volume alla temperatura di
  20 gradi centigradi.
    10.  L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
  agricole usato per la miscelazione con la benzina deve avere
  la seguente composizione:
        a)  acqua: massimo 0,01 per cento del volume;
        b)  denaturante: deve essere usata benzina priva di
  piombo in ragione del 5 per cento in volume.
    11.  L'alcool etilico anidro denaturato da materie prime
  agricole usato in miscela con la benzina come carburante per
  autotrazione o utilizzato per produrre additivi ossigenati non
  è soggetto all'imposta di fabbricazione sugli spiriti, ai
  diritti erariali speciali nonché al trattamento fiscale
  previsto all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n.
  1852, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del
  decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
    12.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996 è consentita la vendita
  soltanto di benzina avente le caratteristiche merceologiche
  definite dal presente articolo.
    13.  Il Governo, sulla base delle informazioni scientifiche
  in campo igienico, sanitario ed ambientale nonché in relazione
  ai progressi tecnologici nel settore della raffinazione
 
                               Pag. 8
 
  e della ingegneria motoristica, periodicamente assume
  iniziative, anche legislative, al fine di migliorare la
  qualità degli  standard  merceologici dei carburanti e dei
  combustibili.
 
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