| (Controlli sulla qualità dei combustibili e dei
carburanti).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro delle finanze, avvalendosi degli uffici
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del nucleo ecologico dei Carabinieri e delle sezioni
territoriali degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, promuove un accordo di programma
finalizzato al controllo periodico della qualità merceologica
dei combustibili e dei carburanti sia al termine del processo
di raffinazione sia durante la vendita alla pompa di
distribuzione, in relazione agli standard e alle norme
contenute nella presente legge.
| |