| (Sanzioni).
1. Chiunque immetta in mercato carburanti e
combustibili, disciplinati dalla presente legge, con
caratteristiche merceologiche diverse da quelle determinate
dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 1 milione a
lire 10 milioni e con l'arresto sino ad un anno, nonché con la
sospensione della autorizzazione alla produzione o al
commercio per un massimo di sessanta giorni.
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