| (Responsabilità e sanzioni in riferimento alla sicurezza
dell'autoveicolo).
1. Ferma restando ogni ipotesi di responsabilità per
negligenza, la casa produttrice ed il soggetto che ha svolto
l'attività
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di certificazione sulla sicurezza del veicolo sono
solidalmente responsabili dei danni derivanti dalla
circolazione dell'autovettura certificata non conforme agli
standard di sicurezza, ivi compresi quelli ambientali,
se non provano di avere effettuato tutti i controlli previsti
per il rilascio delle certificazioni. La prova può essere data
anche attraverso forme di coinvolgimento del soggetto
certificato per la verifica della effettività dell'attività di
certificazione svolta.
2. L'assenza della certificazione o la non conformità
dell'autovettura agli standard di sicurezza, anche
ambientale, comportano la sospensione immediata della libertà
di circolazione del veicolo a motore. L'autoveicolo fermato
deve essere ricoverato nel più vicino posto di soccorso
stradale a cura dell'autorità verbalizzante.
3. Il soggetto alla guida dell'autoveicolo privo della
documentazione attestante l'avvenuta certificazione è punito,
per il solo fatto della mancanza di documentazione sul mezzo
circolante, con una sanzione amministrativa pari al costo del
controllo per la certificazione.
4. Il provvedimento di reimmissione in circolazione viene
rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove
ha la residenza il proprietario, a seguito della presentazione
della certificazione, o di certificazione sostitutiva
rilasciata dall'Ispettorato della motorizzazione civile.
5. Le eventuali spese di certificazione, le spese di
soccorso e dell'attività amministrativa sono integralmente a
carico del responsabile civile della circolazione del veicolo
a motore e devono essere corrisposte anteriormente al rilascio
del provvedimento di reimmissione in circolazione del
veicolo.
6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 2054 del
codice civile.
7. E' fatto obbligo al soggetto che svolge l'attività di
certificazione di provvedere allo smaltimento delle marmitte
catalitiche esauste o degli altri dispositivi equivalenti
sostituiti in sede di certificazione, secondo la
classificazione e le metodologie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
concernente lo smaltimento dei rifiuti tossici
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e nocivi. I soggetti che provvedono per qualsiasi causa alla
sostituzione di marmitte catalitiche esauste o di altri
dispositivi equivalenti devono conferire i materiali
sostituiti ai soggetti che svolgono le attività di
certificazione per lo smaltimento, conformemente alle norme
dettate dall'apposito regolamento che sarà adottato dal
Ministro dell'ambiente, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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