| (Utilizzo della benzina senza piombo).
1. L'impiego della benzina senza piombo è consentito
solamente alle autovetture munite di marmitta catalitica di
tipo omologato o di altri dispositivi equivalenti. E' vietato
l'impiego della stessa per la preparazione di miscela per i
motori a due tempi.
2. Il gestore di impianti di distribuzione di carburanti
che effettua rifornimenti di benzina senza piombo in
violazione di quanto previsto al comma 1 è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000. In caso di
recidiva la sanzione amministrativa viene triplicata. La
violazione comporta inoltre la chiusura dell'impianto per un
periodo minimo di quindici giorni. La stessa sanzione
amministrativa si applica all'utente che, non avendo
installato la marmitta catalitica, rifornisce il proprio
autoveicolo in violazione di quanto disposto al comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze,
provvede a stabilire con apposito decreto le caratteristiche
tecniche che dovranno avere gli erogatori della benzina senza
piombo, nonché i bocchettoni di carico carburante delle
autovetture dotate di marmitta catalitica, al fine di impedire
la possibilità di rifornimento di tale carburante ad
autoveicoli non provvisti di marmitta catalitica. Con lo
stesso decreto saranno stabilite le modalità tecniche idonee
ad assicurare il rifornimento in Italia delle autovetture
estere dotate di marmitta catalitica.
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