| (Tassa automobilistica).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri delle finanze, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della navigazione, anche avvalendosi del parere
degli enti tecnici di normazione, adotta un decreto in cui
vengono individuate classi qualitative di appartenza dei
veicoli a motore cui fare riferimento al fine della
applicazione e della determinazione della tassa
automobilistica anche al fine dell'applicazione di tale tassa
da parte delle regioni.
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