| (Sorveglianza sulla salute della popolazione e degli
operatori).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce, con
proprio decreto, le misure da adottare per la sorveglianza
biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo e
determina altresì le misure da adottare per la sorveglianza
biologica della popolazione contro i rischi derivanti dalla
emissione di gas inquinanti dai veicoli a motore.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, avvalendosi dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), adotta un programma
di ricerca
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finalizzato alla rilevazione, sorveglianza e riduzione delle
concentrazioni inquinanti provenienti dalla manipolazione di
carburanti, dalle emissioni evaporative nel circuito di
distribuzione della benzina, con particolare riferimento al
benzene, nelle stazioni di servizio e sugli autoveicoli, e
dagli scarichi dei veicoli a motore, coordinando a tal fine le
strutture del Servizio sanitario nazionale in sede locale per
la raccolta e la trasmissione dei dati.
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