| (Informazione ai consumatori).
1. Ogni provvedimento adottato dall'autorità
amministrativa avente carattere di disposizione generale dovrà
essere portato a conoscenza del pubblico dei consumatori e
degli utenti con idonee forme di pubblicità e di informazione.
Idonea ed appropriata forma di pubblicità dovrà essere
predisposta dal Ministero dell'ambiente, anche in relazione
alla creazione di metodologie di impiego di nuovi prodotti in
grado di determinare il rispetto dei limiti di inquinamento
atmosferico fissati dalla presente legge in conseguenza della
circolazione dei veicoli a motore e della loro diminuzione.
2. Il Ministro dell'ambiente predispone il programma
annuale dell'attività di informazione e pubblicità e gli
stanziamenti relativi. Per detta attività può avvalersi degli
Ispettorati della motorizzazione civile e, sulla base di
apposite convenzioni, degli Automobile club periferici.
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