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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4090
DDL0302-0002
Progetto di legge Camera n. 302 - testo presentato - (DDL12-302)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C302. TESTIPDL
...C302.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC302 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle
  direttive CEE 75/442, 76/403 e 78/319, all'articolo 2 opera
  una classificazione dei rifiuti tossici e nocivi specificando
  le sostanze considerate pericolose per la salute e per
  l'ambiente, fra cui comprende anche mercurio e cadmio.
  Ottemperando a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato
  decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è
  stato stabilito che le pile e le batterie di pile sono
  considerate rifiuti urbani pericolosi.  Gli accumulatori per
  autotrazione sono classificati rifiuti speciali di tipo
  tossico e nocivo.
    Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni della legge 29 settembre 1987, n. 441, obbliga
  le regioni a redigere i piani ed i comuni ad
  organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti tossici e
  nocivi, fra cui le pile, a far tempo dal 27 aprile 1988.
    Le pile, intendendo con il termine "generatori
  elettrochimici non ricaricabili", contenevano in effetti
  sostanze pericolose come il mercurio ed il cadmio, in quantità
  variabili a seconda del tipo e del modello.  Nel decennio
  trascorso dall'emanazione del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 915 del 1982 la tecnologia dei principali tipi
  di pile si è assai evoluta anche per quanto riguarda il
  contenuto di sostanze pericolose, sceso a livelli prossimi
  allo zero, mentre sono stati introdotti in commercio nuovi
  tipi di batterie come quelle al litio, senza mercurio e
  cadmio.
    I contenuti di questi elementi nelle pile messe in
  circolazione in Italia a partire dal 1992 sono prossimi a zero
  per le
 
                               Pag. 2
 
  pile destinate al consumo di massa (zinco/carbone e manganese
  alcaline), che rappresentano il 90 per cento dei pezzi venduti
  ed il 99 per cento in peso del mercato delle pile.
    Invece, le pile specialistiche a bottone (circa il 10 per
  cento dei pezzi venduti, ovvero l'1 per cento in peso delle
  pile vendute), pur non contenendo in nessun caso cadmio,
  contengono ancora quantità variabili di mercurio, secondo
  l'indicazione della seguente tabella (valori medi).
  Tipo                            Hg (% peso)
  ---------------------------------------------
  Tipo Hg (% peso)
  Zinco/aria                       0,5  -  1
  Zinco/mercurio ossido           25    - 30
  Zinco/argento ossido               1
  Litio                              -
  ---------------------------------------------
    In considerazione di questa evoluzione tecnologica, la
  Comunità europea ha emesso la direttiva 91/157/CEE, del
  Consiglio, del 18 marzo 1991, la quale stabilisce un quadro di
  riferimento normativo che prevede sia divieti di
  commercializzazione che obblighi di marchiatura e raccolta
  separata.
    Il divieto di commercializzazione riguarda le pile alcaline
  al manganese con-
  tenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio (con
  eccezione dei modelli per utilizzazione in condizioni estreme
  di temperatura o in esposizione a urti per i quali il limite
  ammesso è dello 0,05 per cento in peso di mercurio).  Il
  divieto non si applica alle pile al manganese a bottone e, in
  generale, a tutte le pile a bottone.
    L'obbligo di marchiatura e raccolta separata è stabilito
  per le pile contenenti:
      oltre 25 mg di mercurio per elemento, ad eccezione delle
  pile alcaline al manganese;
      oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
      oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.
    Alla luce delle considerazioni sopraesposte ed in
  attuazione della direttiva 91/157/CEE, del Consiglio, del 18
  marzo 1991, si rende necessario introdurre nuove ed
  appropriate misure affinché l'ambiente venga salvaguardato dai
  danni derivanti dalle pile usate non conformi alle direttive
  comunitarie, responsabilizzando produttori e importatori al
  corretto smaltimento.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-302 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0302 TOTPAG=0004 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=030200 00 FASCIDC=12DDL0302 SORTNAV=0030200 000 00000 ZZDDLC302 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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