| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle
direttive CEE 75/442, 76/403 e 78/319, all'articolo 2 opera
una classificazione dei rifiuti tossici e nocivi specificando
le sostanze considerate pericolose per la salute e per
l'ambiente, fra cui comprende anche mercurio e cadmio.
Ottemperando a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è
stato stabilito che le pile e le batterie di pile sono
considerate rifiuti urbani pericolosi. Gli accumulatori per
autotrazione sono classificati rifiuti speciali di tipo
tossico e nocivo.
Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni della legge 29 settembre 1987, n. 441, obbliga
le regioni a redigere i piani ed i comuni ad
organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti tossici e
nocivi, fra cui le pile, a far tempo dal 27 aprile 1988.
Le pile, intendendo con il termine "generatori
elettrochimici non ricaricabili", contenevano in effetti
sostanze pericolose come il mercurio ed il cadmio, in quantità
variabili a seconda del tipo e del modello. Nel decennio
trascorso dall'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982 la tecnologia dei principali tipi
di pile si è assai evoluta anche per quanto riguarda il
contenuto di sostanze pericolose, sceso a livelli prossimi
allo zero, mentre sono stati introdotti in commercio nuovi
tipi di batterie come quelle al litio, senza mercurio e
cadmio.
I contenuti di questi elementi nelle pile messe in
circolazione in Italia a partire dal 1992 sono prossimi a zero
per le
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pile destinate al consumo di massa (zinco/carbone e manganese
alcaline), che rappresentano il 90 per cento dei pezzi venduti
ed il 99 per cento in peso del mercato delle pile.
Invece, le pile specialistiche a bottone (circa il 10 per
cento dei pezzi venduti, ovvero l'1 per cento in peso delle
pile vendute), pur non contenendo in nessun caso cadmio,
contengono ancora quantità variabili di mercurio, secondo
l'indicazione della seguente tabella (valori medi).
Tipo Hg (% peso)
---------------------------------------------
Tipo Hg (% peso)
Zinco/aria 0,5 - 1
Zinco/mercurio ossido 25 - 30
Zinco/argento ossido 1
Litio -
---------------------------------------------
In considerazione di questa evoluzione tecnologica, la
Comunità europea ha emesso la direttiva 91/157/CEE, del
Consiglio, del 18 marzo 1991, la quale stabilisce un quadro di
riferimento normativo che prevede sia divieti di
commercializzazione che obblighi di marchiatura e raccolta
separata.
Il divieto di commercializzazione riguarda le pile alcaline
al manganese con-
tenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio (con
eccezione dei modelli per utilizzazione in condizioni estreme
di temperatura o in esposizione a urti per i quali il limite
ammesso è dello 0,05 per cento in peso di mercurio). Il
divieto non si applica alle pile al manganese a bottone e, in
generale, a tutte le pile a bottone.
L'obbligo di marchiatura e raccolta separata è stabilito
per le pile contenenti:
oltre 25 mg di mercurio per elemento, ad eccezione delle
pile alcaline al manganese;
oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte ed in
attuazione della direttiva 91/157/CEE, del Consiglio, del 18
marzo 1991, si rende necessario introdurre nuove ed
appropriate misure affinché l'ambiente venga salvaguardato dai
danni derivanti dalle pile usate non conformi alle direttive
comunitarie, responsabilizzando produttori e importatori al
corretto smaltimento.
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