| 1. Il consumatore può provvedere alla restituzione della
batteria per la quale ha versato la cauzione presso qualsiasi
punto di vendita, purché questo ne abbia un modello
corrispondente nel proprio assortimento.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede
ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle
modifiche del prezzo di vendita, ogniqualvolta esso registri,
complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento.
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