Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4099
DDL0303-0002
Progetto di legge Camera n. 303 - testo presentato - (DDL12-303)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C303. TESTIPDL
...C303.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC303 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'impostazione di nuove politiche
  ambientali nel nostro Paese e la realizzazione di quelle già
  in corso, per decisioni del Parlamento o del Governo, sono
  giunte ad un punto assai critico.
    Infatti, un'analisi ragionata di ciò che è stato fatto
  nell'ultimo decennio ed in particolare nel corso dell'attuale
  legislatura, ci porta ad alcune considerazioni assai
  preoccupanti.
    Non è mancata soprattutto nel corso degli ultimi anni la
  predisposizione di strumenti per la politica ambientale.  Al
  contrario.  A partire dal 1986, data di istituzione del
  Ministero dell'ambiente, un'ampia produzione legislativa, in
  diversi
  settori, è giunta in porto.  Sia per iniziativa delle Camere o
  per iniziativa del Governo, nell'ambito della sua attività di
  recepimento di direttive comunitarie, sia per il gran numero
  di decreti, anche a contenuto regolamentare, demandati al
  Ministero dell'ambiente dalle leggi sopraddette.
    Solo per citare i principali provvedimenti vorremmo
  ricordare il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e il
  decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per quanto
  concerne i rifiuti, sia di origine urbana che industriale; il
  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
  203, per
 
                               Pag. 2
 
  quanto concerne le emissioni atmosferiche; la legge 18 maggio
  1989, n. 183, in materia di difesa del suolo.
    Inoltre fondi consistenti sono stati messi a disposizione
  delle politiche ambientali attraverso il programma di
  salvaguardia ambientale e altri specifici provvedimenti,
  nonché a favore sia del Ministero dell'ambiente sia del
  Ministero dei lavori pubblici.
    Purtuttavia una analisi pacata dello stato di attuazione di
  queste leggi e dei risultati ottenuti tramite esse ci porta a
  compilare un bilancio assai sconfortante.  Fatto di rinvii,
  inadempienze, sovrapposizioni di competenze, lentezze.  Sicché
  credo si possa tranquillamente affermare, anche se non si
  intende in questa sede presentare tutti i dati, pur
  disponibili, a sostegno di tale tesi, che assai scarsi
  benefici sono fino ad oggi venuti all'ambiente italiano da
  questo importante lavoro normativo e di spesa.
    E' convinzione comune che la maggior parte della cause
  responsabili di tale situazione sia da individuare nella forte
  inadeguatezza dell'amministrazione pubblica, Ministeri,
  regioni, province e comuni, a fare fronte ai nuovi compiti
  loro attribuiti dalla nuova legislazione ambientale.
  Inadeguatezza a cui non sono estranee anche responsabilità
  istituzionali, particolarmente del Ministero dell'ambiente,
  cui spetta il compito di promuovere e coordinare tali
  politiche, quando non addirittura di esercitare poteri
  sostitutivi, largamente attribuitigli, in caso di carenze
  degli altri livelli dell'amministrazione pubblica.
    Ed in effetti anche una breve ricognizione sullo stato
  d'applicazione della legge istitutiva di questo Ministero,
  nonché sullo stato dei suoi uffici, confermerebbe assai
  facilmente tale dato.
    Purtuttavia va preso seriamente in considerazione un altro
  dato.
    Le politiche ambientali, e tale è l'esperienza comune di
  ormai molti Paesi, impongono alte qualità e capacità
  amministrative.  Si tratta cioè di politiche che, per i loro
  contenuti tecnici, per la necessità di predisporre piani e
  programmi, di valutare tecnologie, opere ed impianti, di
  esercitare diffusamente controlli, di organizzare e valutare
  dati, di attribuire finanziamenti, di rilasciare
  certificazioni, richiedono un ruolo incisivo della
  amministrazione pubblica.
    L'Italia è ben lontana dall'avere predisposto strumenti ed
  apparati amministrativi adeguati.  Dal Ministero dell'ambiente
  per scendere giù alle regioni, alle province e ai comuni, sono
  evidenti le inadeguatezze tecnico-organizzative a fronte degli
  obblighi e dei compiti già previsti dalle leggi in vigore.
  Responsabilità questa dello stesso legislatore che raramente
  si preoccupa di individuare e potenziare le risorse
  organizzative necessarie, ai diversi livelli, ad implementare
  le leggi, che via via vengono emanate.  Occorrerà quindi nel
  corso dei lavori parlamentari, a fronte di nuove scadenze,
  considerare attentamente questo aspetto e porvi rimedio in
  modo efficace.
    Purtuttavia è bene sin da ora considerare attentamente
  alcuni limiti e tenerne conto.  L'esperienza compiuta in molti
  paesi ci mostra con chiarezza, e ciò è oggetto di ampie
  revisioni critiche, la difficoltà di un approccio ai problemi
  ambientali basato esclusivamente su politiche  command and
  control.  Vale a dire sull'impegno dei poteri pubblici a
  stabilire una norma, uno  standard  e la conseguente
  attività di controllo del rispetto di tale norma o
  standard.  E questo perché ciò implica una mole enorme di
  attività ispettive e di controllo, spesso di difficile natura,
  riguardanti una altrettanto estesa platea di fattori
  potenzialmente inquinanti e sottoposti agli obblighi della
  legge.  Cosicché l'area della potenziale evasione si presenta
  assai estesa e comunque superiore alle possibilità di
  controllo e di risorse, sicuramente limitate, di cui dispone
  l'amministrazione pubblica.
    Questa considerazione ha introdotto nel dibattito sulle
  politiche ambientali una riflessione circa la necessità di
  rintracciare strumenti alternativi alle sole politiche
  command and control,  le quali, sia chiaro, non vanno
  abbandonate, quanto piuttosto accompagnate da altri
 
                               Pag. 3
 
  strumenti capaci di operare direttamente alla fonte
  dell'inquinamento e produrre insieme una maggiore
  responsabilizzazione del produttore dell'inquinamento: sarà
  possibile in tal modo spostare decisamente l'attenzione verso
  un'azione preventiva, tesa a ridurre l'inquinamento nel
  momento in cui è prodotto, piuttosto che verso un'azione  a
  posteriori,  tesa essenzialmente a mettere sotto controllo
  l'inquinamento in atto.
    E' stato in questo modo introdotto nel dibattito lo
  strumento delle cosiddette "tasse ecologiche": una
  molteplicità di strumenti fiscali - imposte dirette ed
  indirette, canoni, tariffe, sovrattasse, contributi
  obbligatori, eccetera - che, in una loro differente
  modulazione, abbiano lo scopo di favorire attività meno
  inquinanti e scoraggiare quelle più inquinanti.  Una
  imposizione fiscale basata, quindi, anche sui differenti
  contributi delle attività al carico inquinante.
    Nel contempo è stata introdotta una diversa concezione del
  rapporto fra soggetti privati e pubblici poteri per quanto
  concerne l'obbligo di produrre dati, certificanti il rispetto
  della legge.  Rovesciando l'obbligo che oggi appartiene
  interamente allo Stato di dimostrare l'eventuale violazione
  della legge in un obbligo da parte del soggetto privato a
  dimostrare egli stesso l'avvenuto rispetto della legge.
  Ovviamente questo processo non significa, in alcun modo,
  l'abbandono degli obblighi di verifica e di controllo della
  pubblica amministrazione.  Li sposta però ad un diverso
  livello, selezionandoli e rendendoli più efficaci. E,
  contemporaneamente, rende il soggetto privato legalmente
  responsabile non solo della potenziale fonte d'inquinamento,
  ma anche della veridicità della certificazione che esso
  presenta ai pubblici poteri.
    Un primo settore in cui tale nuovo approccio può essere
  applicato, ed è questo lo scopo della presente proposta di
  legge, è quello relativo alla raccolta dei dati complessivi
  sulla produzione dell'inquinamento.  Già oggi nel nostro paese,
  esistono alcune norme, contenute in diverse leggi che
  ricorderò più avanti, le quali obbligano i soggetti produttori
  di potenziali inquinanti a denunciare quantità e qualità degli
  stessi.
    Ma tali procedure, per altro in più parti non applicate o
  continuamente rinviate, possiedono in ogni caso un carattere
  frammentario, poco omogeneo, difficilmente organizzabile.
  Cosicché esse rappresentano oggi, nella maggiore parte dei
  casi, più una  routine  burocratica, che lo strumento per
  una completa ed organica ricognizione, continuamente
  aggiornata, della produzione di inquinanti in Italia.  Anche
  perché non si è proceduto, come spesso accade, a definire con
  sufficiente chiarezza ed in modo unitario la strumentazione
  tecnica e procedurale, idonea a ricondurre i diversi atti in
  una logica, appunto, unitariamente organizzabile.
    Questa legge, invece, prevede proprio il recupero dei
  diversi obblighi già individuati dalla normativa e la loro
  ricomposizione, in un quadro temporalmente ed
  organizzativamente unitario, definito secondo modalità
  tecniche che permettano una trasparente ed efficace
  manipolazione ed accessibilità dei dati.  Ciò allo scopo di
  disporre, anno per anno, di una vera e propria anagrafe
  nazionale dei carichi inquinanti e delle fonti da cui essi
  derivano.
    Il tutto attraverso la sommatoria derivante da un'unica
  dichiarazione annuale che deve essere presentata a cura del
  soggetto da cui proviene il carico inquinante.
    La proposta di legge prevede anche che il Ministro
  dell'ambiente disponga attraverso propri decreti, cosa non
  fatta fino ad oggi, tutte le caratteristiche e le specifiche
  tecniche di tali dichiarazioni, al duplice scopo di favorire
  l'espletamento degli obblighi dei soggetti titolari e la
  facile organizzazione, ad ogni livello istituzionale, dei dati
  da immagazzinare.
    Compito del Ministero è anche quello di procedere alla
  elaborazione dei dati così raccolti, relativi all'intero
  territorio nazionale, in modo da favorire l'informazione al
  pubblico e soprattutto essere in grado di valutare
  concretamente l'andamento generale delle quantità di sostanze
  inquinanti prodotte.
 
                               Pag. 4
 
    In sede di relazione ci permettiamo di sottolineare come
  sia compito prioritario del Ministero costruire un razionale
  ed efficace sistema che velocizzi e renda automatiche tali
  operazioni.  L'anagrafe delle sostanze inquinanti non deve
  richiedere difficili operazioni interpretative, ma deve
  risultare, automaticamente, dalla chiarezza attraverso la
  quale saranno raccolti e catalogati i dati.
    A questo fine la proposta di legge prevede che tale parte
  di lavoro sia svolta dall'ENEA alla quale vengono quindi
  affidati, anche in accordo con i contenuti della recente
  proposta di legge di riforma, compiti di supporto
  tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente.
    L'articolo 1 della proposta stabilisce le finalità generali
  e l'oggetto della normativa.  Stabilisce inoltre un
  collegamento fra di essa e la relazione sullo stato
  dell'ambiente prevista dalla legge istituitiva del Ministero
  dell'ambiente 8 luglio 1986, n. 349.
    L'articolo 2 stabilisce l'obbligo della dichiarazione della
  quantità e della qualità di alcune sostanze inquinanti, le
  modalità della stessa, i soggetti che devono fare fronte a
  tale obbligo e attribuisce al Ministro dell'ambiente la
  facoltà di integrare, con proprio decreto, tale norma.
    L'articolo 3 definisce la forma e i contenuti della
  dichiarazione, le informazioni che in essa devono essere
  contenute ed i destinatari della stessa.
    L'articolo 4 stabilisce che tale dichiarazione è
  sostitutiva di ogni altro analogo atto.
    L'articolo 5 definisce le modalità attraverso le quali
  devono essere elaborate e rese note le informazioni raccolte
  tramite le dichiarazioni.  Affida inoltre all'ENEA il ruolo di
  organo tecnico del Ministero dell'ambiente in questo campo.
    L'articolo 6 richiama gli obblighi dei diversi livelli al
  controllo ed alla verifica dei dati trasmessi dalle
  dichiarazioni.
    L'articolo 7 sanziona le eventuali inadempienze rispetto
  agli obblighi della legge, mentre l'articolo 8 contiene forme
  di finanziamento.
    Infine l'articolo 9 dispone l'utilizzazione dei dati della
  dichiarazione a fini fiscali.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-303 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0303 TOTPAG=0010 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0004 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=030300 00 FASCIDC=12DDL0303 SORTNAV=0030300 000 00000 ZZDDLC303 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati