| (Scrutinio, proclamazione e comunicazione dei risultati
elettorali).
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, cui possono
presenziare gli elettori, il verbale di scrutinio, su cui deve
esser dato atto delle eventuali contestazioni, è consegnato al
comitato elettorale, che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio
verbale. Il verbale è conservato nei locali della
rappresentanza unitaria, ed è disponibile in visione.
2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il
quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti
validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende
il rapporto tra voti validi ed il numero degli eligendi. I
posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente
elettorale sono attribuiti alle liste, comprese quelle che non
hanno raggiunto il quoziente, che hanno riportato i maggiori
resti. Nella individuazione degli eletti sulla base delle
preferenze, si applicano i criteri di garanzia della
rappresentanza di sesso.
3. Il comitato elettorale provvede, all'atto della chiusura
degli scrutini, alla immediata proclamazione degli eletti,
nonché ad affiggere, in appositi spazi, l'elenco degli eletti,
dei voti e delle percentuali conseguiti da ciascuna lista. Il
suddetto elenco è comunicato altresì all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione che ne trasmette copia
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Allegato B.
(Articolo 19, comma 8,
della legge 20 maggio 1970, n. 300)
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
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