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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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40
DDL0003-0020
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Scrutinio, proclamazione e comunicazione dei risultati
                         elettorali).
    1.  Al termine delle operazioni di scrutinio, cui possono
  presenziare gli elettori, il verbale di scrutinio, su cui deve
  esser dato atto delle eventuali contestazioni, è consegnato al
  comitato elettorale, che, in caso di più seggi, procederà alle
  operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio
  verbale.  Il verbale è conservato nei locali della
  rappresentanza unitaria, ed è disponibile in visione.
    2.  Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il
  quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti
  validi da essa riportati.  Per quoziente elettorale si intende
  il rapporto tra voti validi ed il numero degli eligendi.  I
  posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente
  elettorale sono attribuiti alle liste, comprese quelle che non
  hanno raggiunto il quoziente, che hanno riportato i maggiori
  resti.  Nella individuazione degli eletti sulla base delle
  preferenze, si applicano i criteri di garanzia della
  rappresentanza di sesso.
    3.  Il comitato elettorale provvede, all'atto della chiusura
  degli scrutini, alla immediata proclamazione degli eletti,
  nonché ad affiggere, in appositi spazi, l'elenco degli eletti,
  dei voti e delle percentuali conseguiti da ciascuna lista.  Il
  suddetto elenco è comunicato altresì all'Ufficio provinciale
  del lavoro e della massima occupazione che ne trasmette copia
  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
                              Pag. 23
 
                                                 Allegato  B.
                                        (Articolo 19, comma 8,
                         della legge 20 maggio 1970, n. 300)
               REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
                DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=028 PAGFIN=0023 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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