| (Obbligo di dichiarazione).
1. I titolari delle aziende che svolgono le attività
comprese nell'elenco allegato alla presente legge, sono tenuti
a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal
1995, la dichiarazione sulla qualità e quantità degli scarichi
idrici, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti solidi e
liquidi prodotti.
2. L'elenco allegato alla presente legge può essere
integrato con decreto del Ministro dell'ambiente, tenuto conto
della rilevenza delle categorie in relazione ai problemi
ambientali.
3. Sono in ogni caso soggetti all'obbligo di presentazione
della dichiarazione annuale di cui al comma 1:
a) i titolari di insediamenti produttivi, così come
definiti dall'articolo 1- quater del decreto-legge 10
agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 ottobre 1976, n 690, aventi scarichi recapitanti in
corpi idrici superficiali;
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b) i titolari di scarichi di pubbliche fognature
con carico superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
c) i soggetti tenuti alla comunicazione di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, nonché alla comunicazione eventualmente prevista
dalla legge regionale di cui all'articolo 2, comma 6, del
citato decreto-legge n. 397 del 1988;
d) i titolari delle imprese soggette al regime
autorizzatorio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
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