| (Modalità di dichiarazione).
1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 deve essere
redatta utilizzando gli appositi modelli, definiti sia su base
cartacea che elettronica, approvati con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanare entro e non oltre novanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale e presentata nelle forme e nelle
modalità stabilite dal medesimo decreto.
2. I modelli di cui al comma 1 devono essere disponibili
presso la pubblica amministrazione e posti in vendita presso i
distributori autorizzati entro e non oltre il 30 novembre di
ogni anno antecedente alla data della dichiarazione di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
3. La dichiarazione deve contenere le seguenti
informazioni:
a) denominazione della ditta o ente ed indirizzo
della sede legale;
b) codice fiscale o partita IVA;
c) indirizzo dell'impianto o sede dove è svolta
l'attività;
d) tipo di attività e relativo codice;
e) numero di addetti fissi e stagionali;
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f) quantità annua e qualità media annua e media del
mese di massima produzione delle emissioni in atmosfera degli
affluenti liquidi scaricati e dei rifiuti solidi e liquidi
prodotti.
4. La dichiarazione è presentata in duplice copia al comune
in cui ha sede l'impianto o in cui è svolta l'attività. Nel
caso in cui l'attività si svolga in più sedi ubicate in
diversi comuni deve essere presentata una dichiarazione
distinta per ciascun comune in cui ha sede l'attività. Copia
della dichiarazione è trasmessa, a cura del comune, alla
amministrazione provinciale competente.
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