| (Finanziamenti).
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione
della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi da
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suddividere in tre annualità per gli anni 1995, 1996 e 1997,
a favore delle amministrazioni provinciali, da ripartire
proporzionalmente al numero di dichiarazioni pervenute. I
contributi possono essere utilizzati per il conferimento di
incarichi a personale estraneo alla pubblica amministrazione,
per lo svolgimento delle attività di catalogazione, verifica e
registrazione delle dichiarazioni.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla elaborazione
delle informazioni da parte delle province e delle regioni,
l'impegno di spesa verrà definito nell'ambito dei
finanziamenti a disposizione del Ministero dell'ambiente per
il servizio informativo nazionale.
3. E' data facoltà alle regioni di istituire una tassa di
concessione su tutti gli atti autorizzativi previsti per gli
scarichi idrici, lo smaltimento dei rifiuti e le emissioni in
atmosfera, il cui ricavato è destinato alle attività di
controllo delle dichiarazioni previste dalla presente
legge.
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