| (Uso dei dati a fini fiscali).
1. I dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all'articolo
2 sono utilizzati come base quantitativa per la determinazione
delle imposte ecologiche.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a
stabilire l'ammontare delle imposte ecologiche per tutte le
sostanze che costituiscono oggetto delle dichiarazioni
previste dalla presente legge.
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Allegato
(v. articolo 2).
Produzione e raffinazione dello zucchero
Produzione di mangimi
Essiccazione, lavorazione e confezionamento del tabacco
Produzione di alcool etilico
Produzione di birra
Industria della lana
Industria delle pelli e del cuoio
Produzione di pasta-carta, carta, cartone
Produzione di pneumatici
Industria ceramica e dei laterizi
Produzione di smalti e coloranti per l'industria ceramica
Produzione del vetro e fibre di vetro
Produzione del cemento e della calce
Industria petrolifera
Cokerie
Impianto di gassificazione del carbone
Industria chimica
Produzione di sostanze farmaceutiche di base
Produzione di saponi e detergenti
Centrali termoelettriche e termiche con potenzialità
superiore a 50 MW
Impianti di smaltimento dei rifiuti
Industria metallurgica
Fonderie di acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e leghe
Produzione di autoveicoli.
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