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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


411
DDL0023-0020
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 20 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art.  20.  (Ispezioni).  -  1.  Ferme
  rastando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e
  degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente
  legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì
  autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa
  designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale
  dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per
  la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale
  dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli
  tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.
      2.  Il personale di cui al comma 1, operante secondo
  direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi
  dell'articolo 13, comma 1, lettera  a),  può accedere a
  tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i
  dati, le informazioni ed i documenti necessari per
  l'espletamento delle proprie funzioni.  Il personale, munito di
  documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato
  dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di
  polizia giudiziaria.
      3.  Per le finalità di cui al presente articolo, è
  autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere
  dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
  previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì
  affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle
  sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata
  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo
  capitolo.".
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0020 RIGINIZ=006 PAGFIN=0020 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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