| 1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 20. (Ispezioni). - 1. Ferme
rastando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e
degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente
legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì
autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa
designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli
tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo
direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera a), può accedere a
tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i
dati, le informazioni ed i documenti necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di
documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato
dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di
polizia giudiziaria.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere
dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì
affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo
capitolo.".
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