| Onorevoli Colleghi! -- Nel nostro Paese l'attività
estrattiva di materiali e sostanze di cave e torbiere ha avuto
dal dopoguerra ad oggi un notevole sviluppo, che ha comportato
un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse. Ciò
è dovuto anche al fatto che la materia delle cave e torbiere è
ancora regolata, a livello statale, dal regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, volto sostanzialmente alla soddisfazione
di esigenze di carattere strettamente economico, senza
prevedere alcuna forma di controllo dell'attività estrattiva
in relazione al territorio e all'ambiente. La preoccupazione
del legislatore era semmai quella di creare un sistema di
intervento pubblico nella economia nazionale al fine di
incentivare o comunque assicurare
l'esercizio dell'attività estrattiva, con la previsione di
due differenziate categorie di materiali e sostanze
industrialmente utilizzabili: da una parte le miniere,
comprendenti i materiali ritenuti di particolare rilevanza
economica, assoggettate quindi ad un regime pubblicistico con
controllo ed intervento diretto da parte dello Stato;
dall'altra le cave e le torbiere, ricomprendenti gli altri
materiali, lasciate in libera disponibilità al proprietario
con un possibile intervento sostitutivo dell'Amministrazione
pubblica in caso di inerzia o di insufficiente
sfruttamento.
La materia delle cave e delle torbiere ha così assunto nel
nostro ordinamento giuridico una sua rilevante autonomia,
confermata dalla stessa Costituzione, che
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all'articolo 117 ha previsto il trasferimento di tale materia
alle regioni differenziandola, in particolare, da quella
urbanistica.
Si ritiene, infatti, che la materia delle cave e torbiere
tenda ad una finalità sua propria dato che il bene "cava"
riveste una peculiare rilevanza economica che ne sottrae la
disciplina alla mera logica del profitto privato, poiché vi
ineriscono interessi di dimensione collettiva che giustificano
un diverso intervento di pianificazione e di regolamentazione
rispetto alle altre materie. Senonché il mancato collegamento
fra la materia delle cave e torbiere e quelle ad essa connesse
ha contribuito a far sì che sul territorio nazionale potessero
essere esercitate attività estrattive in assenza di qualsiasi
controllo da parte della pubblica Amministrazione, talvolta,
in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente.
L'escavazione intrapresa senza un preventivo accertamento
delle condizioni del territorio ha contribuito a determinare
squilibri non trascurabili alterando notevolmente il bene
"ambiente", incidendo negativamente sulla pianificazione
urbanistica degli insediamenti circostanti, modificando gli
ecosistemi, l'assetto idrogeologico, la vegetazione, il
paesaggio, addirittura i beni di interesse monumentale ed
artistico. Non solo, ma le ferite inferte al territorio, una
volta dismessa l'attività estrattiva, non sono state, nella
maggior parte dei casi, rimarginate, cosicché il paesaggio,
anche visivamente, si presenta con innumerevoli buchi di
dimensione anche rilevante, che spesso si trasformano in
discariche contribuendo all'inquinamento delle falde idriche
ormai scoperte.
Tale situazione comporta un costo troppo rilevante rispetto
al beneficio economico connesso all'attività estrattiva. E'
pur vero che tale attività ha contribuito in maniera positiva
allo sviluppo economico dell'industria nazionale ed in
particolare del settore edilizio e delle attvità ad esso
connesse, producendo ricchezza ed incidendo positivamente sul
fattore occupazionale diretto ed indotto; tuttavia le limitate
risorse del territorio nazionale impongono che la dicotomia
tra benefici economici e costi ambientali sia superata con una
legislazione organica che assicuri un ordinato sviluppo
economico dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e
torbiere nel rispetto del bene "ambiente", in modo da
salvaguardare e tutelare quei valori che la stessa
Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale,
ritiene rilevanti anche agli stessi fini economici e
sociali.
Già con la legge 29 novembre 1971, n. 1097, unico
precedente normativo a livello statale che ha comportato una
contemperazione fra attività estrattiva e bene "ambiente", si
è dettata una particolare disciplina di controllo per una
specifica zona del territorio nazionale (Colli Euganei)
subordinando l'attività estrattiva ad una verifica di
compatibilità con i vincoli paesaggistici e naturali. Con tale
legge si è così affermato il principio che l'interesse della
produzione da soddisfare con l'attività estrattiva possa
essere subordinato ad altri interessi pubblici riconosciuti
dall'ordinamento. L'indirizzo succitato è stato poi ritenuto
dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 1973,
estendibile sull'intero territorio nazionale ed applicabile a
tutte quelle situazioni sottoponibili ad eguale tutela.
Proprio in forza di tale principio le regioni hanno poi potuto
legiferare in materia di cave e torbiere prevedendo un
controllo più penetrante dell'attività estrattiva,
assoggettandola, in alcuni casi, ad una pianificazione
settoriale. Tuttavia, in assenza di una legge-cornice a
livello nazionale, gli interventi legislativi da parte delle
regioni si sono notevolmente differenziati, cosicché sono
venuti a mancare a livello nazionale quell'indirizzo e quel
coordinamento dell'attività economica che la Corte
costituzionale ritiene necessari per garantire uno sviluppo
uniforme di ogni settore economico in modo che esso non sia
svolto in contrasto con l'utilità sociale, per evitare,
altresì, che si creino disparità di trattamento tra gli
operatori.
Da un esame della situazione legislativa regionale emerge,
infatti, che quasi tutte le regioni hanno legiferato in
materia con più di sessanta leggi specifiche; solo due sono
quelle che nulla hanno ancora disposto. Tuttavia le previsioni
normative differiscono
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notevolmente da regione a regione: nella maggior parte
delle leggi si sottopone l'attività di cava e torbiera ad una
pianificazione settoriale specifica; in alcuni casi tale
pianificazione si ricollega a quella urbanistica; in altri
casi è previsto il semplice provvedimento autorizzatorio; in
poche regioni si prevede il recupero o quanto meno un
censimento delle cave e delle torbiere abbandonate o
dismesse.
E' forte l'attesa di un intervento a livello statale che
detti disposizioni di principio
nella materia delle cave e torbiere nel rispetto
dell'autonomia regionale, così come già rilevato dalla stessa
Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 1982, in cui si
afferma che "sarebbe stato auspicabile, ai fini di certezza
del diritto e di disciplina più omogenea nelle regioni a
statuto ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo
adottato una legge contenente i principi fondamentali della
materia (ed è lecito sperare che le difficoltà incontrate
nell' iter legislativo possano essere finalmente
superate)".
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