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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4110
DDL0304-0002
Progetto di legge Camera n. 304 - testo presentato - (DDL12-304)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C304. TESTIPDL
...C304.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC304 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nel nostro Paese l'attività
  estrattiva di materiali e sostanze di cave e torbiere ha avuto
  dal dopoguerra ad oggi un notevole sviluppo, che ha comportato
  un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse.  Ciò
  è dovuto anche al fatto che la materia delle cave e torbiere è
  ancora regolata, a livello statale, dal regio decreto 29
  luglio 1927, n. 1443, volto sostanzialmente alla soddisfazione
  di esigenze di carattere strettamente economico, senza
  prevedere alcuna forma di controllo dell'attività estrattiva
  in relazione al territorio e all'ambiente.  La preoccupazione
  del legislatore era semmai quella di creare un sistema di
  intervento pubblico nella economia nazionale al fine di
  incentivare o comunque assicurare
  l'esercizio dell'attività estrattiva, con la previsione di
  due differenziate categorie di materiali e sostanze
  industrialmente utilizzabili: da una parte le miniere,
  comprendenti i materiali ritenuti di particolare rilevanza
  economica, assoggettate quindi ad un regime pubblicistico con
  controllo ed intervento diretto da parte dello Stato;
  dall'altra le cave e le torbiere, ricomprendenti gli altri
  materiali, lasciate in libera disponibilità al proprietario
  con un possibile intervento sostitutivo dell'Amministrazione
  pubblica in caso di inerzia o di insufficiente
  sfruttamento.
    La materia delle cave e delle torbiere ha così assunto nel
  nostro ordinamento giuridico una sua rilevante autonomia,
  confermata dalla stessa Costituzione, che
 
                               Pag. 2
 
  all'articolo 117 ha previsto il trasferimento di tale materia
  alle regioni differenziandola, in particolare, da quella
  urbanistica.
    Si ritiene, infatti, che la materia delle cave e torbiere
  tenda ad una finalità sua propria dato che il bene "cava"
  riveste una peculiare rilevanza economica che ne sottrae la
  disciplina alla mera logica del profitto privato, poiché vi
  ineriscono interessi di dimensione collettiva che giustificano
  un diverso intervento di pianificazione e di regolamentazione
  rispetto alle altre materie.  Senonché il mancato collegamento
  fra la materia delle cave e torbiere e quelle ad essa connesse
  ha contribuito a far sì che sul territorio nazionale potessero
  essere esercitate attività estrattive in assenza di qualsiasi
  controllo da parte della pubblica Amministrazione, talvolta,
  in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente.
  L'escavazione intrapresa senza un preventivo accertamento
  delle condizioni del territorio ha contribuito a determinare
  squilibri non trascurabili alterando notevolmente il bene
  "ambiente", incidendo negativamente sulla pianificazione
  urbanistica degli insediamenti circostanti, modificando gli
  ecosistemi, l'assetto idrogeologico, la vegetazione, il
  paesaggio, addirittura i beni di interesse monumentale ed
  artistico.  Non solo, ma le ferite inferte al territorio, una
  volta dismessa l'attività estrattiva, non sono state, nella
  maggior parte dei casi, rimarginate, cosicché il paesaggio,
  anche visivamente, si presenta con innumerevoli buchi di
  dimensione anche rilevante, che spesso si trasformano in
  discariche contribuendo all'inquinamento delle falde idriche
  ormai scoperte.
    Tale situazione comporta un costo troppo rilevante rispetto
  al beneficio economico connesso all'attività estrattiva.  E'
  pur vero che tale attività ha contribuito in maniera positiva
  allo sviluppo economico dell'industria nazionale ed in
  particolare del settore edilizio e delle attvità ad esso
  connesse, producendo ricchezza ed incidendo positivamente sul
  fattore occupazionale diretto ed indotto; tuttavia le limitate
  risorse del territorio nazionale impongono che la dicotomia
  tra benefici economici e costi ambientali sia superata con una
  legislazione organica che assicuri un ordinato sviluppo
  economico dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e
  torbiere nel rispetto del bene "ambiente", in modo da
  salvaguardare e tutelare quei valori che la stessa
  Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale,
  ritiene rilevanti anche agli stessi fini economici e
  sociali.
    Già con la legge 29 novembre 1971, n. 1097, unico
  precedente normativo a livello statale che ha comportato una
  contemperazione fra attività estrattiva e bene "ambiente", si
  è dettata una particolare disciplina di controllo per una
  specifica zona del territorio nazionale (Colli Euganei)
  subordinando l'attività estrattiva ad una verifica di
  compatibilità con i vincoli paesaggistici e naturali.  Con tale
  legge si è così affermato il principio che l'interesse della
  produzione da soddisfare con l'attività estrattiva possa
  essere subordinato ad altri interessi pubblici riconosciuti
  dall'ordinamento.  L'indirizzo succitato è stato poi ritenuto
  dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 1973,
  estendibile sull'intero territorio nazionale ed applicabile a
  tutte quelle situazioni sottoponibili ad eguale tutela.
  Proprio in forza di tale principio le regioni hanno poi potuto
  legiferare in materia di cave e torbiere prevedendo un
  controllo più penetrante dell'attività estrattiva,
  assoggettandola, in alcuni casi, ad una pianificazione
  settoriale.  Tuttavia, in assenza di una legge-cornice a
  livello nazionale, gli interventi legislativi da parte delle
  regioni si sono notevolmente differenziati, cosicché sono
  venuti a mancare a livello nazionale quell'indirizzo e quel
  coordinamento dell'attività economica che la Corte
  costituzionale ritiene necessari per garantire uno sviluppo
  uniforme di ogni settore economico in modo che esso non sia
  svolto in contrasto con l'utilità sociale, per evitare,
  altresì, che si creino disparità di trattamento tra gli
  operatori.
    Da un esame della situazione legislativa regionale emerge,
  infatti, che quasi tutte le regioni hanno legiferato in
  materia con più di sessanta leggi specifiche; solo due sono
  quelle che nulla hanno ancora disposto.  Tuttavia le previsioni
  normative differiscono
 
                               Pag. 3
 
  notevolmente da regione a regione: nella maggior parte
  delle leggi si sottopone l'attività di cava e torbiera ad una
  pianificazione settoriale specifica; in alcuni casi tale
  pianificazione si ricollega a quella urbanistica; in altri
  casi è previsto il semplice provvedimento autorizzatorio; in
  poche regioni si prevede il recupero o quanto meno un
  censimento delle cave e delle torbiere abbandonate o
  dismesse.
    E' forte l'attesa di un intervento a livello statale che
  detti disposizioni di principio
  nella materia delle cave e torbiere nel rispetto
  dell'autonomia regionale, così come già rilevato dalla stessa
  Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 1982, in cui si
  afferma che "sarebbe stato auspicabile, ai fini di certezza
  del diritto e di disciplina più omogenea nelle regioni a
  statuto ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo
  adottato una legge contenente i principi fondamentali della
  materia (ed è lecito sperare che le difficoltà incontrate
  nell' iter  legislativo possano essere finalmente
  superate)".
 
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