| (Albo nazionale delle imprese).
1. E' istituito, con sede in Roma, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, l'Albo nazionale delle imprese
esercenti l'attività di ricerca e coltivazione di materie
prime di cave e torbiere, di seguito denominato Albo
nazionale, presso il quale devono iscriversi i soggetti che, a
qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più delle attività
previste dalla presente legge. L'Albo nazionale è tenuto a
cura del Comitato di cui all'articolo 22.
2. L'Albo nazionale è articolato in sezioni regionali,
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura del capoluogo della regione, che
provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle
imprese interessate ed alla trasmissione delle stesse all'Albo
nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è approvato un
regolamento in cui siano definite le modalità organizzative e
di funzionamento e siano stabiliti i requisiti, le modalità ed
i diritti di iscrizione all'Albo nazionale.
Capo II.
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITA'
ESTRATTIVE
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