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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4116
DDL0304-0008
Progetto di legge Camera n. 304 - testo presentato - (DDL12-304)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C304. TESTIPDL
...C304.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC304 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Piano regionale delle attività estrattive).
    1.  Le regioni, entro e non oltre trentasei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, devono
  predisporre il Piano regionale delle attività estrattive
  (PRAE).
 
                               Pag. 7
 
    2.  Il PRAE, tenuto conto dei giacimenti in coltivazione
  nella regione, individua le aree da destinare ad attività
  estrattiva sulla base di studi giacimentologici e di
  previsioni del fabbisogno regionale dei materiali indicati
  alla lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 2, nel
  rispetto delle leggi in vigore in materia di tutela del
  paesaggio e dell'ambiente.  Il PRAE è redatto sentiti i comuni
  e gli altri enti territoriali interessati, e tenuto conto
  degli strumenti urbanistici vigenti.
    3.  Sono escluse dal PRAE:
        a)  le aree nelle quali l'attività estrattiva, in
  relazione alla disciplina imposta dai piani idrografici di
  bacino, dai piani territoriali e paesistici, nonché in
  relazione alle risultanze di studi e piani di settore adottati
  dalle regioni, possa compromettere rilevanti interessi
  connessi all'assetto dei suoli ed ai valori paesistici,
  monumentali, storici, naturalistici, di carattere
  paleontologico, paletnologico e speleologico dei territori
  considerati;
        b)  le aree indicate all'interno dei centri abitati
  individuati dalle perimetrazioni previste dalla normativa
  vigente in materia.
    4.  L'individuazione delle aree di cui al comma 3 è
  effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da
  parte delle autorità regionali e statali competenti in
  materia, le quali, in sede di prima applicazione della
  presente legge, dovranno provvedervi, entro quindici mesi
  dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
    5.  Sono escluse dal PRAE le zone sottoposte a tutela ai
  sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, della legge 29
  giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431,
  nonché le aree soggette alle disposizioni di cui alla legge 6
  dicembre 1991, n. 394, e le altre zone soggette a prescrizioni
  e vincoli statali o regionali.
    6.  Nelle zone soggette a servitù militari si applicano le
  disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
    7.  Sono escluse dal PRAE le aree agricole pregiate.
 
                               Pag. 8
 
    8.  Il PRAE assume valore di piano territoriale regionale
  per lo specifico settore produttivo ed i comuni provvedono ad
  adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini
  fissati con legge regionale, indicando le zone in cui è
  consentita l'attività estrattiva di cava e la destinazione
  delle zone stesse al termine dell'attività.  La legge regionale
  stabilisce anche le procedure di partecipazione alla
  formazione del PRAE da parte dei cittadini, delle
  organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria,
  delle associazioni per la tutela dell'ambiente e degli
  eventuali altri enti locali territoriali.
    9.  Il PRAE è efficace per un periodo massimo di dieci anni,
  al termine dei quali deve essere predisposto un nuovo PRAE.
  Durante il periodo di validità il PRAE deve essere aggiornato
  dopo cinque anni per tener conto dei mutamenti intervenuti in
  ordine alle conoscenze sui giacimenti, al fabbisogno dei
  materiali e alla situazione ambientale.
    10.  Fino all'approvazione del PRAE è vietata ogni attività
  produttiva di cava nell'ambito della regione, salva la
  prosecuzione delle attività avviate prima della data di
  entrata in vigore della presente legge.
    11.  Qualora la regione non provveda a predisporre il PRAE
  entro i limiti di tempo fissati dal comma 1, il Ministro
  dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, provvede intro il termine di
  centottanta giorni alla nomina di un commissario che
  predisponga il PRAE e provveda a garantire l'attuazione nel
  termine di trentasei mesi.  Il commissario provvede altresì
  secondo le norme contenute nella presente legge, ad assicurare
  il proseguimento dell'attività estrattiva per il
  soddisfacimento dei fabbisogni regionali.
    12.  I piani regionali già approvati in materia di attività
  estrattive ed adottati alla data di entrata in vigore della
  presente legge dovranno essere adeguati entro il termine
  massimo di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore,
  decorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di
  cui ai commi 10 e 11.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0304 TOTPAG=0025 TOTDOC=0030 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=030400 00 FASCIDC=12DDL0304 SORTNAV=0030400 000 00000 ZZDDLC304 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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