| (Piano regionale delle attività estrattive).
1. Le regioni, entro e non oltre trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, devono
predisporre il Piano regionale delle attività estrattive
(PRAE).
Pag. 7
2. Il PRAE, tenuto conto dei giacimenti in coltivazione
nella regione, individua le aree da destinare ad attività
estrattiva sulla base di studi giacimentologici e di
previsioni del fabbisogno regionale dei materiali indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, nel
rispetto delle leggi in vigore in materia di tutela del
paesaggio e dell'ambiente. Il PRAE è redatto sentiti i comuni
e gli altri enti territoriali interessati, e tenuto conto
degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Sono escluse dal PRAE:
a) le aree nelle quali l'attività estrattiva, in
relazione alla disciplina imposta dai piani idrografici di
bacino, dai piani territoriali e paesistici, nonché in
relazione alle risultanze di studi e piani di settore adottati
dalle regioni, possa compromettere rilevanti interessi
connessi all'assetto dei suoli ed ai valori paesistici,
monumentali, storici, naturalistici, di carattere
paleontologico, paletnologico e speleologico dei territori
considerati;
b) le aree indicate all'interno dei centri abitati
individuati dalle perimetrazioni previste dalla normativa
vigente in materia.
4. L'individuazione delle aree di cui al comma 3 è
effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da
parte delle autorità regionali e statali competenti in
materia, le quali, in sede di prima applicazione della
presente legge, dovranno provvedervi, entro quindici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Sono escluse dal PRAE le zone sottoposte a tutela ai
sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431,
nonché le aree soggette alle disposizioni di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e le altre zone soggette a prescrizioni
e vincoli statali o regionali.
6. Nelle zone soggette a servitù militari si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
7. Sono escluse dal PRAE le aree agricole pregiate.
Pag. 8
8. Il PRAE assume valore di piano territoriale regionale
per lo specifico settore produttivo ed i comuni provvedono ad
adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini
fissati con legge regionale, indicando le zone in cui è
consentita l'attività estrattiva di cava e la destinazione
delle zone stesse al termine dell'attività. La legge regionale
stabilisce anche le procedure di partecipazione alla
formazione del PRAE da parte dei cittadini, delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria,
delle associazioni per la tutela dell'ambiente e degli
eventuali altri enti locali territoriali.
9. Il PRAE è efficace per un periodo massimo di dieci anni,
al termine dei quali deve essere predisposto un nuovo PRAE.
Durante il periodo di validità il PRAE deve essere aggiornato
dopo cinque anni per tener conto dei mutamenti intervenuti in
ordine alle conoscenze sui giacimenti, al fabbisogno dei
materiali e alla situazione ambientale.
10. Fino all'approvazione del PRAE è vietata ogni attività
produttiva di cava nell'ambito della regione, salva la
prosecuzione delle attività avviate prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
11. Qualora la regione non provveda a predisporre il PRAE
entro i limiti di tempo fissati dal comma 1, il Ministro
dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, provvede intro il termine di
centottanta giorni alla nomina di un commissario che
predisponga il PRAE e provveda a garantire l'attuazione nel
termine di trentasei mesi. Il commissario provvede altresì
secondo le norme contenute nella presente legge, ad assicurare
il proseguimento dell'attività estrattiva per il
soddisfacimento dei fabbisogni regionali.
12. I piani regionali già approvati in materia di attività
estrattive ed adottati alla data di entrata in vigore della
presente legge dovranno essere adeguati entro il termine
massimo di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore,
decorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di
cui ai commi 10 e 11.
| |