| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito
il seguente:
"5- bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la
notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese
nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in
data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1^
giugno 1994".
2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole:
"dall'articolo 19, comma 1," sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 18" e le parole: "dai Ministeri dell'ambiente e
della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dal comitato
tecnico regionale".
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